Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28236 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28236 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Caione Romano, nata a Arnesano il 18/11/1949

avverso l’ordinanza del 28/11/2013 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013 il Tribunale di Lecce, in
funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a Caione Romano con sentenza del Tribunale
di Lecce del 03/03/2010, confermata in appello e divenuta irrevocabile il
19/07/2012.
L’ordinanza impugnata osservava che il beneficio era stato concesso in
relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380 del 2001, ed
era stato subordinato alla demolizione dell’opera abusiva, rilevava che alla

ERE
ani

Data Udienza: 10/03/2016

data del 10/06/2013 il condannato non aveva provveduto alla demolizione, e
disponeva pertanto la revoca di diritto della sospensione condizionale.

2. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore di Caione Romano, Avv.
Gianfranco Massa, deducendo che nelle more del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna l’imputato aveva presentato istanza di permesso di
costruire in sanatoria in relazione alle opere sanabili, accolta con
provvedimento del 13/12/2013, ed aveva provveduto alla demolizione delle

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. prevede, per quanto rileva, che
“la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei
termini stabiliti, il condannato (…) non adempia agli obblighi impostigli”.
Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte ha sovente ribadito, anche a
Sezioni Unite, che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale
della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura
dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de
jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della
pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa
(Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).
Tuttavia, nel caso di subordinazione della sospensione condizionale
all’adempimento di obblighi, è stato affermato che il mancato adempimento,
entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui
sia stata subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera
di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che
il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al
riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e
dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile
(Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015,

De

Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013,

Francisci,
Natalizi,

Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035).

2

Rv. 264024;
Rv. 255874;

altre opere non sanabili.

Ebbene, nel caso di specie l’ordinanza impugnata risulta aver fatto buon
governo dei principi che regolano la materia, avendo, con apprezzamento in
fatto immune da censure logiche o da vizi di motivazione, ritenuto che fosse
rimasto inadempiuto l’obbligo di demolizione al quale era stata subordinata la
sospensione condizionale della pena.
L’ordinanza impugnata appare dunque adeguatamente e congruamente
motivata, e, senza incorrere in violazioni di legge o in vizi di motivazione, ha
dichiarato la revoca della sospensione condizionale della pena.

all’ottenimento di un permesso in sanatoria relativo ad una parte delle opere
risultano, oltre che non documentate, prive di rilievo; invero, la demolizione
parziale delle opere non è, evidentemente, idonea a ritenere adempiuto
l’obbligo ripristinatorio posto dalla sentenza come condizione risolutiva della
sospensione condizionale; sotto altro profilo, il permesso in sanatoria
relativamente ad una parte delle opere risulta comunque rilasciato, stando
alle deduzione (non documentata) del ricorrente, in data 13/12/2013, ben
oltre il termine di sessanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza fissato per
l’adempimento dell’obbligo ripristinatorio, e scaduto il 19/09/2012.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 1.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue
tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia
nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3,
sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anche le deduzioni del ricorrente in ordine ad una parziale demolizione ed

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