Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28235 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28235 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERNUMIAN MAURO N. IL 08/11/1969
PERNUMIAN STEFANO N. IL 03/01/1964
DOBELLI ENZO N. IL 11/05/1947
VALLENARI ENNIO N. IL 23/01/1961
VALLENARI DARIO N. IL 28/07/1967
LIVRAGHI MARCO N. IL 06/11/1969
avverso la sentenza n. 3011/2008 GIP TRIBUNALE di MANTOVA,
del 01/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CV‘ 0 Q-c
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1.3.29013 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Mantova, a seguito di richiesta di patteggiamento ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen., applicava a Pernumian Mauro la pena di anni
due di reclusione ed euro 190.000 di multa, a Pernumian Stefano la pena
di anni 2 di reclusione ed euro 170.000 di multa, a Dobelli Enzo la pena
di anni 2 di reclusione ed euro 155.000 di multa, a Vallenari Ennio la

la pena di anni 2 di reclusione ed euro 140.000 di multa, a Livraghi Marco
la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500.000 di multa, in
riferimento a plurime imputazioni dei reati previsti dagli artt.81,110
cod.pen., 12 comma 2 e comma 3 bis e 3 ter d.lgs n.286 del 1998,
relativi alla commissione di atti diretti a procurare l’ingresso clandestino
di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale al fine di trarne
profitto, nonché per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale aQg
:131. 4, 61.4

0,4.44-43€.51.4 titm

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Avverso la sentenza il difensore di Pernumiam Mauro e Pernumian
Stefano ricorre denunciando violazione di legge e vizio della motivazione
per i seguenti motivi: 1) la sentenza non ha fatto alcun cenno alle ragioni
per cui non avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di
proscioglimento prevista dall’art.129 cod.proc.pen.; in mancanza di prove
della avvenuta corresponsione di somme di denaro il giudice avrebbe
dovuto emettere sentenza di proscioglimento; 2)violazione di legge in
relazione al consenso al patteggiamento prestato in relazione alla pena di
anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 51.000 di multa quanto a Pernumian
Mauro, ed in relazione alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro
77.000 di multa quanto a Pernumian Stefano, e non in riferimento alla
pena risultante in sentenza, e considerato che gli imputati alla udienza
del 18 maggio 2012, tramite il proprio difensore, avevano avanzato
richiesta di revoca del consenso espresso alla udienza del 20.4.2012; 3)
con memoria difensiva depositata il 13.5.2014 entrambi i ricorrenti
eccepiscono che il consenso al patteggiamento non è stato prestato
personalmente ma dal difensore munito di procura speciale, esorbitando
gli accordi con i propri assistiti e comunque senza sentirli
preventivamente.

pena di anni 2 di reclusione ed euro 140.000 di multa , a Vallenari Dario

Il difensore di Livraghi Marco ricorre per i seguenti motivi: 1)
eccepisce la questione di legittimità costituzionale dell’art.12 d.lgs. n.286
del 1998, per violazione del principio di uguaglianza e del principio di
determinatezza e di finalità rieducativa della pena, nella parte in cui
punisce non solo le attività dirette a procurare ingressi clandestini di
stranieri ma anche le condotte dirette a procurare l’ingresso
“formalmente regolare” di stranieri ottenuto con documentazione

sentenza si sofferma in maniera non del tutto convincente solo per
spiegare la ricorrenza del reato di cui all’art.12 d.lgs. n.286 del 1998, e
sia pure incidentalmente del reato di cui all’art.416 cod.pen. , mentre
nulla dice riguardo all’art.483 cod.pen. ; 3) erronea qualificazione dei fatti
in relazione al reato previsto dall’art.483 cod.pen. per mancata
individuazione dell’atto pubblico; 4) erronea qualificazione dei fatti in
riferimento al reato previsto dall’art.12 d.lgs. n.286 del 1998 per
insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata; 5)
mancanza della motivazione in relazione all’inesistenza di cause di non
punibilità previste dall’aert.129 cod.proc.pen.
Il difensore di Dobelli Enzo ricorre deducendo: 1)omessa indicazione
dei motivi per cui il Giudice non ha prosciolto ai sensi dell’art.129
cod.proc.pen.; 2) il consenso al patteggiamento della pena prestato
all’udienza del 20.4.2012 è stato espresso senza che l’imputato si
rendesse conto di quanto realmente accaduto e senza una effettiva
adesione alla richiesta, tanto che precedentemente aveva avanzato
istanza di patteggiamento di una pena inferiore e comunque aveva
successivamente revocato il proprio consenso.
Il difensore di Vallenari Ennio e Vallenari Dario ricorre per i seguenti
motivi:1) nullità dell’ordinanza 21.1.2013 con la quale il Giudice
dell’udienza preliminare, su richiesta del pubblico ministero, ha
modificato l’imputazione determinando una indebita regressione del
procedimento dopo che sul punto si era già formato l’accordo ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen.; 2) insussistenza del ritenuto reato di falso
ideologico commesso da privato in atti pubblici con riferimento alle
attestazioni allegate a sostegno delle domande di visto di ingresso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

irregolare; 2) mancanza o insufficienza della motivazione, posto che la

1)I ricorsi di Pernumian Mauro e Pernumian Stefano sono infondati.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza
si compone di una parte argomentativa, particolarmente ampia e
dettagliata, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare non si limita
ad indicare l’insussistenza delle condizioni per la immediata declaratoria
di cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., secondo lo
schema di motivazione della sentenza di patteggiamento previsto

elementi positivi di prova esistenti a carico di ciascuno imputato in
relazione agli addebiti contestati.
L’assunto circa la “mancanza di prova della avvenuta corresponsione
di somme di denaro ” non integra alcuna censura di legittimità, ma si
sostanzia nella contrapposizione di valutazioni di merito di tenore opposto
rispetto all’apprezzamento delle risultanze probatorie condotto dal
competente giudice di merito con motivazione priva di vizi logici.
2. Dal verbale di udienza del 20.4.2012 risulta che l’accordo sulla
applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. si è
perfezionato in quella stessa udienza, ove gli imputati presenti
Permunian Mauro e Pernumian Stefano hanno prestato il proprio
consenso alla proposta di applicazione della pena ivi formulata dal
pubblico ministero, essendo irrilevanti precedenti proposte avanzate dai
difensori degli imputati, rispetto alle quali il pubblico ministero non aveva
manifestato il consenso.
Il Giudice dell’udienza preliminare ha correttamente ritenuto la
inefficacia della revoca del consenso espressa successivamente al
perfezionamento dell’accordo, dovendosi applicare il principio affermato
dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la proposta di
applicazione della pena diviene irrevocabile una volta che rispetto ad essa
sia intervenuto il consenso dell’altra parte, principio desumibile dal
disposto dell’art.447 comma 3 cod.proc.pen. che, prevedendo una ipotesi
speciale di non revocabilità della proposta in pendenza del termine
assegnato dal giudice alla controparte per esprime il consenso o il
dissenso, sottintende la regola generale della revocabilità degli atti di
proposta o di accettazione sino e non oltre il momento in cui l’accordo si
perfeziona con l’accettazione della proposta ad opera della controparte.

3

dall’art.444 comma 2 cod.proc.pen., ma espone analiticamente gli

(in tal senso Sez. 5, n. 19123 del 16/03/2004, Greganti, Rv. 227751;
Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058).
3. Contrariamente a quanto affermato nella memoria illustrativa, dal
verbale di udienza del 20.4.2012 risulta che il consenso alla richiesta di
applicazione della pena nella misura proposta dal pubblico ministero è
stato prestato direttamente dagli imputati presenti all’udienza Pernumian
Mauro e Pernumian Stefano, assistiti dal difensore di fiducia di entrambi

secondo cui il difensore munito di procura speciale per la richiesta di riti
alternativi avrebbe esorbitato dagli accordi con il proprio assistito.
2),II ricorso di Livraghi Marco è infondato.
1.La sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art.12 d.lgs.
n.286 del 1998 è manifestamente infondata. L’ampia nozione di “attività
dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione della legge”, incriminata dall’art.12 comma 3 della d.lgs. 25
luglio 1998 n.286, non è riferibile alle sole condotte mirate a consentire
l’arrivo e lo sbarco clandestino degli stranieri, ma riguardavano stesso
modo la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina
posta in essere attraverso la predisposizione di documentazione fittizia
idonea ad ottenere fraudolentemente l’ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, in violazione della disciplina che regolamenta i flussi
di immigrazione di stranieri extracomunitari; vi è anzi da rilevare che la
seconda tipologia di condotta perviene alla medesima lesione del bene
giuridico protetto dalla norma mediante la più subdola attività di
mascheramento degli ingressi illegali attraverso la predisposizione di
documentazione fittizia.
2.Le censure di mancanza o insufficienza della motivazione sono
infondate. In riferimento alla sentenza di applicazione pena su richiesta,
l’obbligo di motivazione si sostanzia nella formulazione del giudizio
negativo circa la circa la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270). Nel caso in esame il giudice ha svolto
argomentazioni particolarmente ampie, prive di vizi logici, in ordine alla
sussistenza ai contestati delitti previsti dagli artt.12 d.lgs. 25 luglio 1998
n.286 e 416 t:4 cod.pen.; ugualmente, con riguardo al reato previsto

stL,

4

ugualmente presente. Ne consegue l’ inconferenza della argomentazione

dall’art.483 cod.pen., sia i capi di imputazione che la parte motiva della
sentenza ( in particolare pagg.43/44) individuano nel nulla osta
all’ingresso l’atto pubblico

ottenuto fraudolentemente mediante la

produzione allo Sportello unico per l’immigrazione

della elencata

documentazione ideologicamente falsa.
3.La censura di mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza
di cause di non punibilità a norma dell’art.129 cod.proc.pen. è infondata

Pernumian.
3)II ricorso di Dobelli Enzo è infondato.
1.11 primo motivo di ricorso è infondato per le medesime ragioni
indicate al precedente punto primo della posizione dei ricorrenti
Pernumian.
2.Risulta priva di qualunque elemento di sostegno la tesi secondo cui
Dobelli Enzo, presente all’udienza preliminare del 20.4.20121 con
l’assistenza del proprio difensore di fiducia ugualmente presente, avrebbe
manifestato “inconsapevolmente” il consenso alla proposta di
patteggiamento formulata dal pubblico ministero. In riferimento alla
inefficacia della revoca successiva al perfezionamento dell’accordo si
rinvia al punto secondo della trattazione della posizione dei ricorrenti
Pernumian.
4) I ricorsi di Vallenari Ennio e Vallenari Dario sono infondati.
1.11 primo motivo è infondato. Dal verbale di udienza del 20.4.2012
risulta che, all’atto della illustrazione degli accordi intervenuti in materia
di applicazione della pena su richiesta, il pubblico ministero ha
espressamente precisato che si riservava di produrre il capo di
imputazione “con esclusione delle contestazioni relative ai flussi 2009”,
con la conseguenza che tale circostanza era ben nota ai ricorrenti nel
momento in cui prestavano il consenso alla pena patteggiata. Inoltre con
l’ordinanza 21.1.2013 il Giudice dell’udienza preliminare ha rilevato che
“il riferimento alla normativa novellata del 2009 era stato incluso
nell’originaria contestazione al solo fine di evidenziare la continuità
normativa delle condotte e che comunque in nessun caso risultava essere
stata esercitata l’azione penale, in questo procedimento, con riferimento
a specifiche condotte relative ai flussi 2009”.

5

per le ragioni già esposte al punto primo della posizione dei ricorrenti

2.La censura di insussistenza del delitto di falso ideologico commesso
da privati in atto pubblico è infondata per le ragioni esposte al punto
secondo della posizione del ricorrente Livraghi.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti

devono essere

condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

processuali.
Così deciso il 28.5.2014

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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