Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28233 del 26/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28233 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mohamed, nato in Marocco li 16.6.65
imputato art. 73 T.U. 309/90

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 31.1.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha ridotto ad anni 4 e mesi 8 di reclusione e 18.000 C di multa la pena inflitta
al ricorrente giudicato responsabile di avere, in concorso con altri, trattato, in più occasioni, la
cessione di centinaia di chilogrammi di hashish.
2. Motivi del ricorso
Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite i difensori, deducendo (entrambi):

Data Udienza: 26/04/2013

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Motivi della decisione –

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi,

2.1 Quanto al primo motivo, si deve rammentare che è principio sostanzialmente
pacifico ed espresso da una giurisprudenza maggioritaria, anche recente – cui questo Collegio
ritiene di aderire – quello secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale, in ragione della
sua rinunciabilità da parte dell’interessato, non è più proponibile (ancorché in precedenza proposta e
disattesa) una volta chiesto e ammesso il giudizio abbreviato, in quanto, in tal caso, l’imputato
ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla
trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (sez. VI, 3.11.11, Cirfera, Rv, 250989;. VI, 15.4.08, Cona,
Rv. 241208; Sez. I, 17.9.08, Leuzzi, Rv. 241141; Sez. VI, 17.10.06, Ornino, Rv. 235600).

3.2. Venendo al secondo motivo, la sua manifesta infondatezza discende
inevitabile dalla genericità che ne caratterizza gli assunti.
Entrambi gli atti difensivi, infatti, si risolvono in mere asserzioni aspecifiche che,
peraltro, configgono nettamente con la realtà dei fatti.
La sentenza impugnata, infatti, risulta più che congrua perché, dopo aver riepilogato le
vicende processuali e descritto sia le ragioni del primo giudice che quelle dell’appellante,
ribadisce che le telefonate intercettate permettono di comprendere («malgrado la genericità del
linguaggio tipico di questi affari illeciti») i legami esistenti tra i soggetti interessati, gli accordi presi
e le valutazioni circa i prezzi da praticare. Infine – si dice – il sequestro della droga a carico del
soggetto individuato come corriere (Fazio Leonardo) costituisce, in un certo senso, la
“quadratura del cerchio” visto che le ipotesi accusatorie formulate hanno trovato implicito
riscontro e, d’altro canto – osservano bene i giudici di merito – non solo gli inquirenti, ma neppure
l’imputato ed i suoi difensore hanno fornito letture alternative delle suddette conversazioni.
Di fronte a siffatta motivazione del tutto aderente alle emergenze processuali, che
vengono commentate in modo logico, corre l’obbligo di ricordare che «l’interpretazione del
linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla
valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è
motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza» (sez.vI, 8.1.08, Gionta,
Rv. 239724; Sez. VI, 11.12.07, Sitzia, Rv. 239636; Sez. VI, 10.6.05, Patti, Rv. 232576; Sez. IV, 28.10.05, Rv. 232626).

Un discorso analogo va fatto anche in punto di trattamento sanzionatorio.
Fermo restando che, anche in questo caso, le doglianze difensive consistono in vere e
proprie petizioni di principio, si deve ribattere che, comunque, la Corte ha mostrato di aver
fatto buon uso del suo potere discrezionale in materia e, tanto ha considerato gli argomenti
difensivi, che ha, appunto, escluso l’aggravante contestata e riconosciuto all’imputato le
circostanza attenuanti generiche arrivando, quindi, ad una riduzione della pena inflitta in base
ad un percorso logico corretto e qui non più censurabile.
Non si può, peraltro, neppure fare a meno di sottolineare che, a ben vedere, con il
presente ricorso, sono state riproposte esattamente le stesse censure dell’appello con il
risultato che i presenti motivi sono da considerare “apparenti” (sez. v, 27.1.05, Glagnorio, Rv. 231708).

2

1) violazione di legge da ravvisarsi nel fatto che la Corte ha respinto la
eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia. Secondo il ricorrente, infatti, dal
momento che il primo episodio di detenzione si è verificato nella circoscrizione del Tribunale di
Pisa. A tutto concedere, la competenza avrebbe potuto essere di Firenze dove Jamaly ha la
sede di lavoro;
2) violazione di legge e vizio di motivAzione per insussistenza del reato
addebitato ed eccessività della pena inflitta. Si fa notare che le intercettazioni hanno un
contenuto equivoco ed è lacunosa la individuazione delle persone intercettate. In particolare, il
compendio accusatorio a carico dello Jamaly è solo indiziario. In ogni caso, la pena da
infliggere avrebbe dovuto essere contenuta maggiormente calcolando l’aumento massimo per
le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 114 c.p..

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P,Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C

Così deciso il 26 aprile 2013
Il Presidente

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA