Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28233 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28233 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLICO DOMENICO N. IL 30/08/1958
avverso l’ordinanza n. 1170/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 12/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. c~
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Peni.

Data Udienza: 14/02/2014

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Ritenuto in fatto

– che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con il provvedimento indicato in
epigrafe, ha rigettato – per quanto qui rileva – il reclamo proposto da Gallico
Domenico avverso i provvedimenti del Ministro della Giustizia del 7 e del 15
novembre 2012 che disponevano nei suoi confronti la sottoSbosizione a
sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14 bis Ord. Pen.;
– che avverso l’indicato provvedimento l’interessato ha proposto

illegittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto
essendo già applicato nei suoi confronti lo speciale trattamento penitenziario di
cui all’art. 41 bis Ord. Pen., la sottoposizione anche ad un regime di sorveglianza
speciale, si configura come un’inaccettabile attuazione di un regime di
«isolamento punitivo»; che del tutto illegittimo per violazione del comma 4

44

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dell’art. 14>rs Ord. Pen. deve ritenersi in ogni caso sia il divieto a «fare socialità
con i compagni del proprio gruppo», sia l’impedimento a svolgere attività
ginnica, sia infine la «sigillatura» 24 ore su 24, del portone blindato della sua
cella;

Considerato in diritto

– che la impugnazione è fondata nei limiti di seguito precisati, nel senso che
l’ordinanza impugnata, come rilevato correttamente anche dal Procuratore
Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, mentre risulta
compiutamente motivata sia in ordine alla pericolosità del detenuto sia
relativamente alla compatibilità tra la sorveglianza speciale ex art. 14 bis Ord.
Pen. ed il regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., avendo il giudice di merito fatto
corretta applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte (da
ultimo, Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008 – dep. 26/11/2008, Bagarella, Rv.
241838) secondo cui «il regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41-bis
della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) è
compatibile con quello di sorveglianza particolare, previsto dal precedente art.
14-bis, in quanto, mentre il primo consiste nella sospensione delle regole di
trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali
operanti all’esterno del circuito penitenziario, il secondo ha connotazione
disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino
pregiudizio alla sicurezza o all’ordine interno dell’istituto», non contiene però come denunciato dal ricorrente – alcun riferimento alle restrizioni concretamente
imposte al detenuto ed alla valutazione delle stesse a norma dell’art. 14 quater
comma 4 Ord. Pen.;

GrAu

personalmente ricorso per cassazione, col quale deduce: per un verso la

- che a ragione di tale insufficienza motivazionale s’impone pertanto un
nuovo esame del ricorso sul punto;

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle restrizioni imposte e rinvia
per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Sorveglianza di Trieste; rigetta nel
resto il ricorso;

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.

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