Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28230 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28230 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Berna Pasquale, nato a Reggio Calabria il 12/10/1985,

avverso l’ordinanza del 01/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Pasquale Berna ricorre per l’annullamento dell’ordinanza di cui in
epigrafe del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria
che ha convalidato il provvedimento del 27/05/2015 del Questore della Provincia
di Reggio Calabria nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6,

Data Udienza: 25/02/2016

comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli aveva prescritto di presentarsi presso la Questura di quel capoluogo mezzora dopo
l’inizio del primo tempo e mezzora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio al quale avrebbe a qualsiasi titolo preso parte la “Reggina Calcio” nei
cinque anni successivi.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 214 del
1990 e 6, legge n. 401 del 1989, sotto più profili.

di prescrivere anche l’obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Calabria, misura non punitiva ma strumentale e accessoria al (e dunque rafforzativa del) divieto di accesso presso gli impianti sportivi che proprio per questo può
essere adottata solo quando vi sia la probabilità che, altrimenti, il divieto possa
essere violato. Per un secondo profilo contesta la durata della prescrizione che
non necessariamente, pur essendo recidivo, deve essere pari a cinque anni (oltre
al fatto che nel provvedimento non vi sia motivazione alcuna sul punto). Infine
lamenta l’omessa disamina, da parte del Giudice, della memoria difensiva nella
quale gli argomenti testé esposti erano stati articolati e sviluppati.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 e 2bis, comma 1, legge n. 377 del 2001, e, correlativamente, l’omessa motivazione
circa il fatto – pur contestato nella memoria difensiva (totalmente negletta anche
su questo punto) – che gli episodi del 24/05/2015, per i quali era stato adottato
il provvedimento del Questore, furono posti in essere in occasione che non può
essere definita “manifestazione sportiva”.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e vizio
di omessa motivazione sulle ragioni della estensione della prescrizione anche alle
partite amichevoli, ciò sul rilievo per il quale gli sarebbe oltremodo impossibile
documentarsi sulla programmazione delle partite amichevoli che spesso vengono
disputate a porte chiuse, anche nel cuore della settimana, contro piccole squadre
di provincia.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e vizio
di omessa motivazione sulle ragioni della imposizione della doppia firma in corrispondenza del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. E’ fondato l’ultimo motivo di ricorso.

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Per un primo aspetto, lamenta l’omessa motivazione in ordine alla necessità

3.Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso.
3.1.Risulta dal testo del provvedimento impugnato, e di quello del Questore,
che il 24/05/2015 il ricorrente, insieme con altri tifosi della “Reggina Calcio”,
previa effrazione del lucchetto apposto al cancello di accesso alla curva sud, si
introdusse all’interno dello stadio comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria
per nascondervi aste metalliche e un artifizio pirotecnico da utilizzare durante

di Lega Pro, Girone “C”, che si sarebbe disputato il successivo 26/05/2015.
3.2.Per tale ragione, l’odierno ricorrente, già destinatario di analogo provvedimento, fu denunziato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il
reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., e oggetto di nuovo “D.A.Spo.” sul
rilievo che la propria condotta (e quella dei tifosi) costituiva espressione delle
loro intenzioni bellicose e delle loro indole violenta, essendo indirizzata a porre in
serio pericolo sia l’ordine e la sicurezza pubblica che l’incolumità di coloro che
avrebbero presenziato alla manifestazione calcistica.
3.3.11 ricorrente, citando ampia giurisprudenza del giudice amministrativo e
di questa Suprema Corte, deduce che la propria condotta non è stata tenuta “in
occasione” di una manifestazione sportiva e che dunque il provvedimento del
Questore non avrebbe potuto essere adottato “tout court”.
3.4.11 rilievo è generico e totalmente infondato.
3.5.L’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, autorizza il questore a disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche
quando i comportamenti elencati nella prima parte della norma siano stati tenuti
«a causa di manifestazioni sportive» ovvero quando il prevenuto, «sulla
base di elementi oggettivi» (che il ricorrente non contesta) abbia tenuto una
condotta «finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza
pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse».
3.6.11 tenore testuale della norma non lascia adito a dubbi sul fatto che non
necessariamente debba sussistere contestualità di tempo e di luogo tra la condotta e la manifestazione sportiva, essendo sufficiente, ai fini dell’adozione del
provvedimento del questore, lo stretto collegamento finalistico tra la manifestazione stessa in vista della quale la condotta è tenuta e quest’ultima (si veda, sul
punto, Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244).
3.7.Premesso che non v’è dubbio alcuno che l’incontro di calcio in vista del
quale la condotta fu tenuta rientra tra le manifestazioni sportive secondo la definizione autentica fornita dall’art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 (tema sul qua-

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l’incontro di calcio “Reggina – Messina”, valvole ai fini del campionato 2014/2015

le, in realtà, il ricorso non si sofferma), il ricorrente non contesta affatto né la
concreta riconducibilità della condotta alla fattispecie astratta dell’art. 6, legge n.
401, cit., né la specifica valenza finalistica che le è stata attribuita a giustificazione del provvedimento del questore.
3.8.Sicché, oltre ad essere palesemente infondata, la doglianza sollevata è
generica poiché non si misura con gli argomenti correttamente ed espressamente utilizzati dal Giudice per convalidare, sul punto, il provvedimento.

4.I..Costituisce principio ormai consolidato, in tema di divieto di accesso ai
luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 legge 13 dicembre 1989
n. 401), che mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va
configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., la
previsione invece dell’obbligo di presentarsi all’ufficio di P.S., di cui al secondo
comma del medesimo articolo ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del
Questore: così che la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di
circolazione; la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida (Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, Elia, Rv.
204609; Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, Chiné, Rv. 206757; Sez. 1, n. 14923
del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896). Ne consegue che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia
competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura – per la quale è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale – occorre che nella motivazione del
provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano
ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di
accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez.
3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008).
4.2.Come autorevolmente precisato da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004,
Labbia, Rv. 229110, in sede di convalida del provvedimento del questore che,
incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma
secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza
di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una
misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed
attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro

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4.Anche il primo motivo di ricorso è totalmente infondato.

riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche «sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l’applicazione della
misura preventiva dell’obbligo di presentazione» (Sez. U, Labbia cit., in motivazione).
4.3.Si è di conseguenza affermato che la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l’obbligo di presentazione ad un

dere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi
anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049
del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l’esigenza
di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n.
33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008,
Avaltroni).
4.4.Nel caso in esame il Giudice ha fatto riferimento alla gravità dell’episodio e ne valorizzato la spiccata personalità aggressiva e la pericolosità della condotta posta in essere dal ricorrente, già gravato da precedente d.a.spo..
4.5.Non è manifestamente illogico trarre da queste premesse la convinzione
della inaffidabilità del ricorrente e della conseguente necessità della misura rafforzativa del divieto di accesso agli impianti sportivi.
4.6.11 ricorrente è decisamente generico sul punto né, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, indica quali precisi argomenti, a confutazione
della sua ritenuta inaffidabilità, siano stati veicolati con la memoria di cui lamenta l’omesso esame e della quale, invece, il Giudice afferma espressamente di
aver tenuto conto. Tanto più era necessario questo onere se si considera che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che ben altri erano gli argomenti
difensivi volti a propugnare una diversa ricostruzione del fatto, ampiamente disattesa dal giudice.
4.7.Inoltre, in virtù della modifica dell’art. 6, comma 5, legge n. 401 del
1989, operata dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, nei confronti di persona già destinataria del divieto di accesso agli impianti sportivi è sempre disposta
la prescrizione dell’obbligo di presentazione di cui al comma 2 e la durata del
nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.
4.8.11 rilievo ha natura assorbente e decisiva in ordine sia ai presupposti di
applicabilità della misura qui impugnata, che della sua durata.

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ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di acce-

5.Quanto all’estensione dell’obbligo anche alle partite di calcio amichevoli, il
ricorrente, come visto, lamenta la assoluta indeterminabilità delle occasioni in cui
tali incontri si dovessero tenere.
5.1.Sul primo punto, la Corte deve ribadire l’indirizzo più recente secondo il
quale «in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia (art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) è applicabile anche alle gare amichevoli, purché le stesse siano conosciute o conoscibili

guata pubblicità»(Sez. 3, Sentenza n. 47451 del 06/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 40177 del 06/10/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13741 del 12/03/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 8435 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014).
5.2.11 provvedimento del questore, dunque, non può che indicare in modo
generico ed astratto le future manifestazioni sportive in occasione delle quali
sorge il divieto di accedere agli impianti sportivi e di presentarsi all’autorità di
P.S., non essendo materialmente possibile, ovviamente, che le specifichi una ad
una, poiché anche una sempre possibile variazione del calendario può vanificare
la portata prescrittiva del provvedimento. Quel che conta, dunque, è che siano
stabiliti criteri oggettivi che consentano al destinatario del provvedimento, che
ha l’onere di tenersi informato sul punto, di individuare con certezza quali siano
questi incontri e quale sia, pertanto, la latitudine del precetto penalmente sanzionato.
5.3.Le manifestazioni sportive non devono in conclusione essere nominativamente indicate; il dovere di specificazione previsto dalla norma può essere assolto anche mediante l’indicazione di criteri che le rendano specificamente individuabili. Tale determinabilità – come è stato affermato da questa Corte – va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in
astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli)
che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente
sull’esigibilità dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza,
mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell’obbligo
medesimo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 23958 del 2014, cit.).

6.L’ultinno motivo di ricorso è fondato.
6.1.Come costantemente affermato da questa Corte, in termini generali
l’obbligo di ripetuta presentazione all’autorità di P.S. in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta “doppia firma”) può essere legittimamente imposto anche con riguardo a competizioni che si svolgano “in trasferta”, atteso che non sempre la trasferta implica l’impossibilità, per chi abbia effettuato

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dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed ade-

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una sola presentazione, di raggiungere poi in tempo utile il luogo di svolgimento
della competizione (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini, Rv. 242989;
Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259658), sempre che, avuto riguardo alla situazione di fatto, tale prescrizione non sia irragionevole (Sez. 3, n.
20775 del 15/04/2010, Porcile, Rv. 247181).
6.2.11 divieto di accesso agli impianti sportivi ha una durata ragionevolmente
più ampia di quella della specifica manifestazione sportiva, come si evince dall’ambito spaziale di efficacia del divieto stesso che comprende anche i luoghi in-

no alla manifestazione stessa.
6.3.Tuttavia nel caso di specie la prescrizione della doppia firma appare, nei
suoi termini assoluti, irragionevole, avuto riguardo: a) all’ambito interregionale
nel quale la Reggina disputa attualmente il campionato di Calcio Lega Pro, Girone
C (che comporta trasferte anche in località non tutte raggiungibili nell’arco di un
paio di ore); b) al fatto che il divieto riguarda anche le partite amichevoli e di
Coppa Italia (che possono essere disputate nell’intero territorio nazionale); c)
alla possibile promozione al campionato di serie B nei cinque anni successivi.
6.4.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio
al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso il 25/02/2016

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