Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28229 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28229 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lopez Renato, nato a Reggio Calabria il 21/09/1983,

avverso l’ordinanza del 06/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Renato Lopez ricorre per l’annullamento dell’ordinanza di cui in epigrafe del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che
ha convalidato il provvedimento del 27/05/2015 del Questore di quella Provincia
nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, legge 13 di-

Data Udienza: 25/02/2016

cennbre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli aveva prescritto di presentarsi presso la Questura di quel capoluogo mezzora dopo l’inizio del primo tempo
e mezzora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio al quale
avrebbe a qualsiasi titolo preso parte la “Reggina Calcio” nei cinque anni successivi.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 214 del
1990 e 6, legge n. 401 del 1989, sotto più profili.

di prescrivere anche l’obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Calabria, misura non punitiva ma strumentale e accessoria al (e dunque rafforzativa del) divieto di accesso presso gli impianti sportivi che proprio per questo può
essere adottata solo quando vi sia la probabilità che, altrimenti, il divieto possa
essere violato. Per un secondo profilo contesta la durata della prescrizione che
non necessariamente, pur essendo recidivo, deve essere pari a cinque anni (oltre
al fatto che nel provvedimento non vi sia motivazione alcuna sul punto).
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 e 2bis, comma 1, legge n. 377 del 2001, e, correlativamente, l’omessa motivazione
circa il fatto – pur contestato nella memoria difensiva (totalmente negletta anche
su questo punto) – che gli episodi del 24/05/2015, per i quali era stato adottato
il provvedimento del Questore, furono posti in essere in occasione che non può
essere definita “manifestazione sportiva”.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e vizio
di omessa motivazione sulle ragioni della estensione della prescrizione anche alle
partite amichevoli, ciò sul rilievo per il quale gli sarebbe oltremodo impossibile
documentarsi sulla programmazione delle partite amichevoli che spesso vengono
disputate a porte chiuse, anche nel cuore della settimana, contro piccole squadre
di provincia.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e vizio
di omessa motivazione sulle ragioni della imposizione della doppia firma in corrispondenza del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato l’ultimo motivo di ricorso.

2

Per un primo aspetto, lamenta l’omessa motivazione in ordine alla necessità

..

3.Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso.
3.1.Risulta dal testo del provvedimento impugnato, e di quello del Questore,
che il 24/05/2015 il ricorrente, insieme con altri tifosi della “Reggina Calcio”,
previa effrazione del lucchetto apposto al cancello di accesso alla curva sud, si
introdusse all’interno dello stadio comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria
per nascondervi aste metalliche e un artifizio pirotecnico da utilizzare durante
l’incontro di calcio “Reggina – Messina”, valvole ai fini del campionato 2014/2015

3.2.Per tale ragione, l’odierno ricorrente, già destinatario di analogo provvedimento, fu denunziato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il
reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., e oggetto di nuovo “D.A.Spo.” sul
rilievo che la propria condotta (e quella dei tifosi) costituiva espressione delle
loro intenzioni bellicose e delle loro indole violenta, essendo indirizzata a porre in
serio pericolo sia l’ordine e la sicurezza pubblica che l’incolumità di coloro che
avrebbero presenziato alla manifestazione calcistica.
3.3.11 ricorrente, citando ampia giurisprudenza del giudice amministrativo e
di questa Suprema Corte, deduce che la propria condotta non è stata tenuta “in
occasione” di una manifestazione sportiva e che dunque il provvedimento del
Questore non avrebbe potuto essere adottato “tout court’

.

3.4.11 rilievo è generico e totalmente infondato.
3.5.L’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, autorizza il questore a disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche
quando i comportamenti elencati nella prima parte della norma siano stati tenuti
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