Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28228 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28228 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRAZZINO GERLANDO N. IL 06/02/1950
avverso la sentenza n. 300/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
s
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ,ha concluso per
es-k-

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/03/2013

3371/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 maggio 2012 la Corte d’appello di Palermo confermava sentenza del
Tribunale di Agrigento del 25 marzo 2010, che aveva condannato alla pena di un mese di
arresto ed euro 31.000 di ammenda Terrazzino Gerlando per i reati di cui agli articoli 44,
lettera b, d.p.r. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004 – per avere eseguito senza permesso di
costruire una tettoia in legno e un manufatto aderente a un precedente fabbricato costituito da
pilastri in legno fissati al pavimento in pietra, opere costruite senza la preventiva

subordinata al ripristino dello stato dei luoghi
2. Fla proposto ricorso il difensore dell’imputato sulla base di due motivi. Il primo motivo
denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per avere ritenuto la corte territoriale che i
titoli abilitativi non avessero ad oggetto l’intera opera e che comunque non si trattasse di
opere precarie. Il secondo denuncia violazione di legge per omessa revoca dell’ordine di
demolizione nonostante l’avvenuta regolarizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo, nonostante sia stato rubricato come violazione di legge e vizio di
motivazione, in realtà ha contenuto fattuale, vertendo sul dato di fatto del contenuto dei titoli
abilitativi da un lato e della natura dell’opera (a dire del ricorrente, precaria) dall’altro.

Ad

abundantiam, si rileva che la corte, rappresentando l’attuale motivo il contenuto del primo
motivo d’appello, ha adeguatamente motivato su tali questioni (motivazione, pagine 2-3).
Il secondo motivo, relativo alla mancata revoca dell’ordine di demolizione, a tacer d’altro si
impernia ancora su un accertamento di fatto, perché censura la corte territoriale per non avere
tenuto “assolutamente conto dei provvedimenti di regolarizzazione e dell’avvenuto ripristino in
conformità a questi dello stato dei luoghi”, ad abundantiam ancora comunque osservandosi che
la corte ha accertato l’assenza di un provvedimento di concessione in sanatoria concernente le
opere abusive nella loro totalità.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa
in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia
stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – con sospensione condizionale

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2013

Il Presidente

Il Consigli re estensore

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