Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28227 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28227 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURATORE FABRIZIO N. IL 17/08/1966
avverso la sentenza n. 474/2006 TRIBUNALE di MONDO VI’, del
11/12/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
“V‘, \513
che ha concluso per V a”-~A-Q-0-4^”.m‘A. (XA).
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.12.2007 il Tribunale di Mondovì dichiarava
Muratore Fabrizio colpevole del reato previsto dall’art.660 cod.pen. per
avere, con reiterate telefonate anonime, recato molestia e disturbo a
Leoncini Silvia, fatto commesso tra il 17 e il 22 giugno 2006,
condannandolo alla pena di euro 350 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore propone appello, convertito in ricorso

oggettivo della molestia o disturbo, della petulanza o del biasimevole
motivo, in ragione del numero limitato di telefonate effettuate e dalle
esigenze professionali che avevano indotto l’imputato ad effettuarle;
natura esagerata della reazione della persona offesa che ha addirittura
definito angosciante la situazione venutasi a creare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto provato il fatto sulla base dei tabulati
telefonici acquisiti e delle ammissioni dell’imputato di avere effettuato
almeno in parte le telefonate contestate, il cui contenuto era ricostruito
attraverso la deposizione testimoniale della persona offesa, la quale
riferiva che durante le telefonate si sentiva qualcuno che respirava, poi
soltanto un ciao e nuovamente il respiro, oppure si sentiva una voice
maschile pronunciare frasi in inglese; spaventata da ciò, la persona
offesa dichiarava di aver attivato il meccanismo di rifiuto di chiamate da
numeri sconosciuti. Il Tribunale escludeva che le telefonate fossero state
fatte per ragioni professionali ( l’imputato collaborava nell’agenzia
immobiliare paterna, alla quale la persona offesa si era rivolta lasciando il
proprio recapito telefonico), atteso che il ricorrente non si era mai
qualificato e considerato l’orario ( ore 22.57) non consono a
conversazioni professionali.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale non mostrano alcun vizio
logico. I motivi di ricorso non deducono vizi di legittimità ma propongono
una difforme valutazione delle risultanze probatorie, il cui apprezzamento
in fatto è invece rimesso al sindacato esclusivo del giudice di merito che
lo ha esercitato in conformità ai canoni di ragionevolezza.

per cassazione, per i seguenti motivi:insussistenza dell’elemento

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

Cassa delle ammende.
Così deciso il 28.5.2014.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla

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