Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28226 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28226 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Disparra Alberto, nato a Varese il 22/05/1975,

avverso la sentenza del 06/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Udine;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ignazio Patrone, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Alberto Disparra ricorre per l’annullamento della sentenza del
06/06/2014 cel G.i.p. del Tribunale di Udine che ha applicato nei suoi confronti,
ai sensi degli rtt. 444 e segg., cod. proc. pen., la pena concordata un anno e tre
mesi di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, 4
e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Data Udienza: 09/02/2016

,

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., violazione degli artt. 15, cod. pen., e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 e deduce, al
riguardo, che il fatto già oggetto di contestazione al capo 1) della rubrica
(dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,
relativa all’anno di imposta 2009) è stato addebitato una seconda volta al capo
6) della medesima rubrica (dichiarazione infedele con indicazione di elementi
attivi in misura inferiore a quella effettiva con evasione dell’IRES nella misura di

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.11 ricorso è fondato.

6.L’imputato è stato condannato, per quanto qui rileva, per i seguenti reati:
1) art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale legale rappresentante della
“Friulgames Srl” (…), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti (…) indicava nella
dichiarazione annuale relativa all’anno 2009 elementi passivi fittizi per
306.376,89 euro; 2) art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale legale
rappresentante della “Friulgames Srl” (…), al fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa
all’anno 2009 elementi attivi in misura inferiore a quella effettiva ed elementi
passivi fittizi per un importo complessivo di 1.225.824,47 euro con conseguente
evasione dell’IRES per 337.101,73 euro.
6.1.Egli deduce la natura residuale del reato di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74,
cit., applicabile, come recita l’incipit della norma, «fuori dei casi previsti dagli
articoli 2 e 3», che dunque non può concorrere con il reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a
lui contestato.
6.2.11 rilievo è fondato.
6.3.In conformità a quanto sostiene anche la dottrina assolutamente
maggioritaria, questa Suprema Corte ha già evidenziato il carattere del tutto
residuale del reato di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, chiaramente espresso
dalla già citata clausola di sussidiarietà (sulla natura residuale del reato si veda,
in motivazione, Sez. 3, n. 2156 del 18/10/2011 – dep. il 19/01/2012, n.m.), che
rende impossibile il concorso con il reato di dichiarazione fraudolenta di cui
all’art. 2, d.lgs. n. 74, cit., quando la condotta materiale abbia ad oggetto la
medesima dichiarazione.
6.4.11 reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74, cit., si perfeziona a prescindere dal
superamento di soglie di punibilità ed il suo più severo trattamento sanzionatorio
2

€ 337.101,73, relativa anch’essa all’anno 2009).

esprime un maggior disvalore penale rispetto alla condotta tipizzata dal
successivo art. 4, anche se l’imposta dovesse essere, per avventura, inferiore a
quella evasa mediante la presentazione di una dichiarazione infedele.
6.5.La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.

P.Q.M.

Tribunale di Udine.
Così deciso il 09/02/2016.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al

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