Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28225 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28225 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Passamonti Lucio, nato a Monte Vidon Combatte il 27/02/1959,

avverso la sentenza del 18/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Fermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Lucio Passamonti ricorre per l’annullamento della sentenza del
18/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo che ha
applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., la
pena concordata di otto mesi e dodici giorni di reclusione per il reato continuato
di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture emesse per operazioni

Data Udienza: 09/02/2016

,

..

inesistenti di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
commesso, dal 28/09/2007 al 29/09/2010, nella sua qualità di legale
rappresentante della società «Ital Group S.r.l.», ed ha ordinato la confisca
dei beni in sua disponibilità fino alla concorrenza dell’importo di C 274.207,00,
corrispondente all’imposta evasa negli anni 2008 e 2009, al netto delle somme
medio tempore restituite all’Erario in base ad un programma di restituzione
rateizzata concordata con la «Ital Group S.r.l.».
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.

dicembre 2007, n. 244 e deduce, al riguardo, l’illegittimità del provvedimento
ablatorio disposto nei suoi confronti perché oggetto della confisca per
equivalente è il vantaggio patrimoniale derivato alla società da lui rappresentata,
non a lui personalmente.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,
la violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 1, comma 143, legge 24 dicembre
2007, n. 244, e lamenta, a tal fine, che la confisca di valore può essere disposta
in via residuale e sussidiaria solo quando non possa essere eseguita in via diretta
nei confronti della società beneficiaria del vantaggio derivante dal reato,
passaggio procedurale, quest’ultimo, del tutto omesso dal G.i.p. che nel caso di
specie ha senz’altro disposto la confisca di valore nei suoi confronti senza prima
accertarsi della impossibilità di procedere direttamente alla confisca nei confronti
della società.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., la violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 1, comma 143, legge 24
dicembre 2007, n. 244, la genericità e indeterminatezza dell’oggetto del
provvedimento ablatorio, non altrimenti individuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.

3.11 primo ed il terzo motivo di ricorso sono palesemente infondati. E’
fondato il secondo.
3.1.L’istituto della confisca per equivalente (o di valore) del profitto del
reato, di cui all’art. 322-ter, comma 2, cod. pen., originariamente introdotto
dall’art. 31, legge 29 settembre 2000, n. 300 per il solo delitto di cui all’art. 321,
cod. pen., è stato progressivamente esteso anche ad altri reati e, dell’art. 1,
comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche ai delitti di cui al d.lgs. n.
74 del 2000.

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pen., la violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 1, comma 143, legge 24

3.2.Attualmente l’istituto trova una sua autonoma (e parzialmente nuova)
disciplina nell’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 10, comma 1,
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
3.3.Questa Suprema Corte, sul rilievo della mancanza di pericolosità dei
beni che sono oggetto della confisca per equivalente e della contestuale assenza
di un rapporto di derivazione diretta tra il reato e i beni, ne ha sin da subito
sottolineato la natura eminentemente sanzionatoria, traendone la conseguenza
della sua inapplicabilità ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore

per le misure di sicurezza dall’art. 200 cod. pen. (Sez. 2, n. 21566, del
08/05/2008, Puzella, Rv. 240910; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv.
255037; Corte cost.le, ordinanza n. 97 del 2009).
3.4.Trattandosi di una vera e propria sanzione, essa è applicabile all’autore
materiale del reato alla sola condizione della impossibilità, anche se transitoria e
reversibile, di reperire i beni costituenti il profitto del reato (Sez. U, n. 10561 del
30/01/2014, Gubert, Rv. 258648).
3.5.11 concetto è stato ribadito da questa Suprema Corte anche con la
sentenza n. 16698 del 18/03/2014, n.m., con cui, su ricorso dell’odierno
imputato, è stata annullata l’ordinanza del 22/11/2013 del tribunale del riesame
di Fermo che aveva respinto il gravame proposto avverso il decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.i.p. nell’ambito di questo stesso processo e finalizzato
alla confisca dei beni in disponibilità del Passamonti in misura equivalente al
profitto conseguito con gli stessi reati per i quali è stata applicata la sentenza
oggi impugnata. Anche in quella occasione si affermò «che non è consentito il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli
organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia
possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni
fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a persona (compresa
quella giuridica) non estranea al reato» e si osservò che non era stato eseguito
«alcun accertamento preliminare in ordine all’eventuale sussistenza nel
patrimonio aziendale della “Ital Group srl” di beni direttamente riconducibili al
profitto del reato tributario de quo. Nè [erano] state indicate le ragioni per cui
sussisteva – all’epoca della richiesta del sequestro preventivo per equivalente e
della sua adozione – l’impossibilità, anche soltanto transitoria e reversibile, del
reperimento dei beni costituenti il profitto del reato tributario de quo nell’ambito
del patrimonio aziendale della predetta “Ital Group srl”».
3.6.L’odierna sentenza pecca dello stesso difetto motivazionale perché, in
violazione della lettera della legge e dei principi costantemente espressi da
questa Corte di legittimità, non spiega le ragioni per cui è stata senz’altro
3

della legge n. 244 del 2007, non essendo ad essa estensibile la regola dettata

disposta la confisca per equivalente dei beni dell’imputato, senza prima dar conto
dell’impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto conseguito dalla
società.
3.7.Non è necessario specificare e individuare ii beni da confiscare,
trattandosi di operazione che, in quanto riservata alla fase esecutiva del
provvedimento, non è richiesta nemmeno ai fini della adozione del decreto di
sequestro preventivo (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015,
Armeli, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282),

condiziona la validità della confisca (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014,
Giallombardo, Rv. 262893).
3.8.La non necessità di un preventivo decreto di sequestro si evince anche
dal testo del nuovo art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che deve essere
interpretato nel senso che l’impegno del contribuente a versare all’erario le
somme dovute non è condizionato dall’eventuale presenza di un sequestro,
sterilizzando solo gli effetti della confisca.
3.9.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla confisca con rinvio, sul punto, al Tribunale di Fermo che dovrà
attenersi ai principi richiamati al § 3.5 che precede.
3.10.In sede di rinvio il Tribunale dovrà tenere conto della sopravvenuta
modifica normativa per effetto della quale, come detto, <> ha stipulato con
l’amministrazione finanziaria un (non meglio precisato) accordo di rateizzazione
del debito, in corso di esecuzione al momento della richiesta di applicazione della
pena.
3.11.L’assunzione dell’impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla
legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione,
automatica o a domanda), è di per sé sufficiente a impedire la confisca (diretta o
per equivalente, la norma non fa distinzioni) dei beni che ne sarebbero oggetto
poiché ritenuta comunque satisfattiva dell’interesse al recupero delle somme
evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall’esproprio
dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell’imputato, se diverso
(in caso di confisca per equivalente).

4

provvedimento, quest’ultimo, la cui mancanza – come nel caso di specie – non

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Fermo,
limitatamente alla confisca.

Così deciso il 09/02/2016.

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