Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28224 del 09/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28224 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano
nel procedimento a carico di:
i.Kola Arben, nato a Rubik Mirdite (Albania) il 05/04/1978;
2.Prenga Artan Marku, nato a Mirdite (Albania) il 06/03/1969;
3.Shtera Nikolin, nato a Tirana (Albania) il 05/04/1978;

avverso l’ordinanza del 07/11/2014 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Milano ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 07/11/2014 di quella Corte

Data Udienza: 09/02/2016

che ha respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione del
procedimento precedentemente emessa il 09/10/2014 con cui era stata disposta
la sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater, cod. proc. pen..
Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc.
pen., l’inosservanza degli artt. 420-quater, 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., e
15-bis, legge 11 agosto 2014, n. 118, nonché mancanza e contraddittorietà della
motivazione.
Lamenta, al riguardo, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata perché tipica

parziale applicazione dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.. L’ordinanza è
immediatamente impugnabile, prosegue, perché crea una situazione di stasi del
processo non altrimenti superabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile.

3.0ggetto di impugnazione è l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di
altra ordinanza con cui la medesima Corte di appello aveva ordinato, ai sensi
dell’art. 420-quater, cod. proc. pen., la sospensione del processo celebrato a
carico di tre imputati di nazionalità albanese dichiarati irreperibili.
3.1.Risulta, dall’esame degli atti trasmessi dalla Corte territoriale, che gli
imputati furono tutti dichiarati irreperibili e contumaci in primo grado, definito
con sentenza di condanna fu pubblicata il 11/05/2009.
3.2.Alla prima udienza in corte di appello il Kola Arben era comparso mentre
i coimputati Prenga e Shtera non erano comparsi. Alla successiva udienza del
09/10/2014, il processo è stato sospeso nei confronti di tutti gli imputati (anche
nei confronti del Kola) sul rilievo che le ricerche del Prenga e dello Shtera
avevano dato esito negativo ed erano irreperibili.
3.3.L’istituto della sospensione del processo nei confronti dell’assente è stato
introdotto con legge 28 aprile 2014, n. 67, il cui articolo 15-bis

(“Norme

transitorie”), inserito con successiva legge 11 agosto 2014, n. 118, prevede che
le relative disposizioni si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della legge n. 67 del 2014, a condizione che nei medesimi procedimenti
non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Se,
tuttavia, l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto
di irreperibilità, le norme previgenti continuano ad applicarsi anche ai processi
pendenti in primo grado (Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, Rv. 264770; Sez. 6,
n. 27540 del 03/06/2015, Rv. 264052; Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015, Rv.
263652).

2

della fase dell’udienza preliminare e non del giudizio di appello e fa errata e

3.4.Nel caso di specie appare evidente che, trattandosi di processo non più
pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014,
la Corte di appello non poteva sospendere il processo determinandone, così
facendo, una illegittima stasi confermata con il provvedimento di rigetto oggi
impugnato.
3.5.11 PG ricorrente impugna il provvedimento eccependone la natura
abnorme, patologia dell’atto definita da questa Suprema Corte di cassazione del
quale è noto l’insegnamento secondo il quale è affetto da abnormità non solo il

dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in
astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi
consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità
dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per
la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo
(Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di
Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).
3.6.La “abnormità”, dunque, è vizio dell’atto non definito, né disciplinato dal
codice di rito che trova la propria causa nel principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione di cui all’art. 561, cod. proc. pen., del quale costituisce un
correttivo “giurisprudenziale” non tipizzabile, volutamente lasciato, anche dai
compilatori del nuovo codice di rito, all’elaborazione giurisprudenziale (cfr., sul
punto, la Relazione preliminare al progetto preliminare: <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA