Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28221 del 02/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28221 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Conti Aldo, nato a Bronte il 05/03/1959

avverso l’ordinanza del 09/11/2015 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Andrea Tomaselli, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 09/11/2015 ( dep. 18/11/2015), il Tribunale del riesame di
Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Aldo Conti e, per l’effetto,
annullava, limitatamente al capo 1.1, il provvedimento emesso dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data 15/09/2015, e confermava
nel resto il citato provvedimento. Al Conti era stata applicata la misura della
custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e

Data Udienza: 02/02/2016

73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 per l’acquisito di almeno dieci
chilogrammi di cocaina, reato commesso il 4 dicembre 2014 ( capo 1.1) e per
l’importazione dall’Olanda di venti chilogrammi di cocaina, di cui almeno un
panetto di un chilogrammo lo aveva consegnato, presso il bar Moquito, a
Buscato Giovanni, fatto commesso 1’8/01/2015 (capo L), reato per il quale è
efficace la misura cautelare, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi
di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

deducendo due motivi:
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pro& pen., in relazione
agli artt. 8 e 16, stesso codice. Il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di
incompetenza per territorio, per esser competente il Tribunale di Torino, o quello
di Como, oppure di Milano posto che, secondo ipotesi accusatoria fatto più grave
oggetto dell’indagine preliminare è quello di cui al capo 0,) relativo
all’importazione dei Kg. 46 di cocaina, consumatosi in Bardonecchia il 19 gennaio
2015, dunque reato commesso nella competenza territoriale del Tribunale di
Torino. Anche con riferimento all’imputazione elevata, per cui è stata applicata
misura, risulta (ordinanza GIP Monza pagina 58) che il veicolo a bordo del quale
vi erano lo stupefacente aveva fatto ingresso nel territorio italiano nella provincia
di Torino, poi si sia fermato in Fenegrò, cittadina in provincia di Como e dunque
non sussisterebbe la competenza del Tribunale di Monza. L’ordinanza impugnata
avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale violando
gli articoli 8 e 16 del codice di rito, avendo erroneamente applicato il criterio
suppletivo di cui all’art. 9 cod.proc.pen.
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 273,
stesso codice, 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale sarebbe
pervenuto alla conferma dei presupposti di applicazione della misura facendo
mero richiamo all’ordinanza genetica, che recepiva acriticamente una
ricostruzione frammentaria dei fatti del Pubblico Ministero, senza confrontarsi in
maniera rigorosa con le doglianze difensive, incorrendo così in una carenza
motivazionale; in particolare mancherebbe qualsiasi profilo motivazionale in
relazione alle censure difensive svolte con riguardo alla partecipazione
all’importazione di Kg. 20 di cocaina da parte del Conti, non potendo lo stesso
ritenersi partecipe per il solo fatto che suo genero si fosse recato in Olanda, e,
neppure, potrebbe sorreggere la motivazione il rinvio

per relationem

all’ordinanza del GIP, a sua volta, assolutamente carente; con riferimento al
capo L, il Tribunale avrebbe travisato la valenza indiziaria degli elementi tratti

2

2. Propone ricorso per cassazione Aldo Conti, a mezzo del proprio difensore,

dalle conversazioni e dall’appostamento presso il bar Moquito che non
dimostrerebbero in alcun modo che il sacchetto consegnato dal Conti al Buscato
contenesse un chilogrammo di cocaina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle
misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se
denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità
della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei
fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate
dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5,
n. 46124 dell’8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un
vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla
Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la
congruenza dell’argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del
29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
5. Con riferimento al primo motivo, il Tribunale ha disatteso l’eccezione di
incompetenza territoriale con motivazione corretta e aderente in relazione alla
contestazione come elevata e in applicazione dei principi giurisprudenziali in
tema. La questione della competenza territoriale è stata correttamente risolta dal
Tribunale con riferimento al primo segmento dell’azione criminosa avvenuta in
Italia e con riferimento alla contestazione mossa dal P.M. e – dunque- all’acquisto
della droga, e poiché l’acquisto si perfeziona con l’accordo, senza bisogna della
traditi°,

luogo del commesso reato doveva essere individuato nel luogo

dell’accordo e in assenza di questo, in applicazione della regola di cui all’art. 9
comma 1 cod.proc.pen., nel luogo ove è avvenuta l’ultima parte dell’azione da
individuarsi nella ricezione della droga presso l’abitazione del coimputato Gjyleri
Ersin porima e poi presso il bar Moquito di Barlassina ove è avvenuta la cessione

3

4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte

di un chilogrammo al Buscato e dunque la competenza territoriale doveva
radicarsi in Monza. La decisione del Tribunale è in linea con il costante
orientamento giurisprudenziale che ritiene che, laddove il luogo di consumazione
non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata
facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall’art. 9 cod. proc. pen. ( Sez. 4,
n. 42740 del 18/10/2007 Armeni, Rv. 238305; Sez. 4, n. 17626 del 05/02/2004
Valeri, Rv. 228181), motivazione che il Tribunale di Milano individua con
riferimento alla fase cautelare della pronuncia e conseguente allo stato delle

prospettare e apprezzare una eventuale connessione probatoria e/o investigativa
che potrebbe influire sulla individuazione della competenza come sostiene la
difesa.
5. Con riferimento al secondo motivo, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia
adeguatamente e puntualmente motivato, in aderenza alle risultanze probatorie,
la sussistenza indiziaria grave nei confronti del Conti per il reato come contestato
nell’imputazione cautelare di cui al capo L).
Il Tribunale, dopo aver premesso che la condotta del Conti era emersa
nell’ambito di indagini svolte in relazione ad un traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, traffico internazionale desunto da una pluralità di elementi quali
intercettazioni telefoniche ed ambientali, monitoraggi GPS, analisi di tabulati e
interventi del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecco che, in
data 22/11/2014, rinveniva e sequestrava n. 12 panetti di cocaina del peso di Kg
13,5, evidenziava, quando al Conti, che, nell’ambito di ripetuti contatti tra le
persone coinvolte nel traffico internazionale, facente capo a tale Cara Vladimir
che gestiva l’importazione dall’Olanda dello stupefacente, erano emersi contatti
(non contestati) del Conti con i predetti e il monitoraggio degli spostamenti era
indicativo della partecipazione alla trattativa per l’acquisito di droga. Tale
conclusione era avvalorata, secondo il Tribunale, da una conversazione registrata
in data 23/12/2014 intercorsa tra Tabaku e il Conti in cui quest’ultimo lamentava
l’inadeguatezza del Gjyleri nello svolgimento dell’attività illecita, e
dall’osservazione condotta in data 8/01/2015, quando avveniva la consegna
dello stupefacente importato dall’Olanda, parte del quale veniva, poi, consegnato
a Buscato Giovanni. E’ significativa, e fonda il quadro indiziario grave a giudizio
del Tribunale, la sequenza dei fatti documentati, in parte, dalle telecamere poste
davanti all’abitazione di Gjyleri e, in parte, dall’osservazione della P.G. Risulta a
pagg. 6-7 del provvedimento impugnato che il Conti era stato visto, alle prime
ore dell’8/1/2015, presso il bar Moquito in compagnia, tra gli altri, di Cara e
Gjyleri (erano stati ripresi dalle telecamere), lo stesso giorno, Palmieri

indagini e della necessaria fluidità delle stesse sicchè, allo stato, non si può

Alessandro era stato ripreso, sotto l’abitazione del Gjyleri, mentre prelevava i
pacchetti di cocaina dalla propria autovettura e li consegnava a quest’ultimo che
poco dopo si recava al bar Moquito da dove usciva in compagnia del Conti;
entrambi si dirigevano a casa del Gjyleri e da questa venivano visti uscire
portando con sé, il Gjyleri, un pacchetto. Quindi i due facevano ritorno,
nuovamente, al bar Moquito ove il Conti entrava con il pacchetto che poi veniva
visto nelle mani del Buscato che lo aveva ricevuto dal primo all’interno del locale.
Infine la prova che il pacchetto, costituente parte della partita scaricata dal

nella quale il Buscato, avendo appreso poco più tardi dell’arresto di Tabaku e
Gjyleri, parlando al telefono con la compagnia confermava l’ipotesi accusatoria
della cessione della cocaina. La motivazione del Tribunale è adeguata e aderente
alle risultanze probatorie di cui dà una lettura logica e coerente circa il quadro
indiziario grave di colpevolezza in relazione al capo L, che, contrariamente
all’assunto difensivo non è fondato su mere congetture e/o elementi frammentari
e ricostruzioni ipotetiche. Al contrario, la motivazione del Tribunale è completa,
esaustiva e immune da vizio logico. A questa non si oppongono le deduzioni
difensive, già disattese (pag. 7-8) con motivazione congrua e fondata sulle
emergenze probatorie ( irrilevanza della assenza di perquisizione presso il bar e
presso la casa del Conti alla luce della complessità delle indagini che
consigliavano il ritardo nel compimento dei sequestri, irrilevanza della
circostanza che lo scambio nel bar non fosse stato visto direttamente dalla PG
alla luce degli accadimenti successivi), e, ora, in parte, meramente ripetitive di
quelle già vagliate dal Tribunale e esaustivamente valutate e, in parte, (cfr il
tema dell’identità dei sacchetti, l’interpretazione del contenuto della
conversazioni tra il Buscato e la convivente) inammissibili in questa sede,
trattandosi di censure volte ad una diversa rivalutazione degli elementi di prova
che non è deducibile nel ricorso ex art. 325 cod.proc.pen.
5.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato il ricorrente condannato al

pagamento delle spese processuali.
6. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5

Palemieri, contenesse cocaina deriva dalle conversazioni registrate poco dopo

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma att. cod.
proc. pen..

Così deciso il 02/02/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA