Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28220 del 28/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28220 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna
nel procedimento a carico di
Buono Antonino, nato a Leonforte il 26/10/1955,

avverso l’ordinanza del 21/01/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Enna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Riello, che ha concluso chiedendo l’annullamento, con
rinvio, dell’ordinanza, limitatamente alla parte in cui non ha convalidato anche il
divieto di accesso agli impianti sportivi;
letta la memoria dell’avv. Nunzio Buscemi, difensore di fiducia di Buono
Antonino, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 28/01/2016

e

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ricorre per
l’annullamento dell’ordinanza del 21/01/2015 del Giudice per le indagini
preliminari che, sulla ritenuta sussistenza di condotte oltraggiose rivolte nei
confronti delle Forze dell’Ordine, non ha convalidato il provvedimento emesso il
16/01/2015 a carico di Buono Antonino cui il Questore di quello stesso capoluogo
aveva vietato l’accesso per due anni nei luoghi ove si svolgono competizioni

occasione degli eventi calcistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e
prescritto di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di
Leonforte in occasione degli incontri calcistici suddetti.
1.1.Con il primo motivo eccepisce l’esercizio, da parte del Giudice, di una
potestà riservata dalla legge alla pubblica amministrazione, avendo il G.i.p.
annullato il provvedimento del Questore nella sua interezza, anche per la parte
in cui vieta l’accesso agli impianti sportivi.
1.2.Con il secondo eccepisce la violazione dell’art. 6, legge n. 401 del 1989
e vizio di motivazione sul punto.
Deduce, al riguardo, che il Buono, già destinatario un anno prima di analogo
provvedimento, al termine dell’incontro di calcio ed alla guida di un gruppo di
tifosi, aveva tentato di accedere allo spogliatoio riservato alla terna arbitrale
«ponendo in essere il più classico degli inseguimenti ai danni dei direttori di
gara». Solo in seguito all’intervento delle Forze dell’Ordine aveva cominciato a
ingiuriare la forza pubblica, incitando i tifosi a fare altrettanto.
La motivazione dell’ordinanza – prosegue – è perciò illogica perché
contraddetta da tutti gli atti acquisiti.

2.11 difensore del Buono ha depositato memoria con cui ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva e difetto di
interesse, e la sua infondatezza sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione, che
sotto quello della artificiosa ricostruzione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.E’ inammissibile il primo motivo di ricorso.

4.Secondo l’uniforme interpretazione di questa Suprema Corte l’ambito di
operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è
circoscritto alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S.
(trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta
2

calcistiche della ADP Leonfortese, nonché in tutti gli stadi o impianti sportivi in

all’inderogabile controllo giurisdizionale di cui all’art. 13 Cost.), non anche a
quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione
e soggiorno di cui all’art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del
giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004,
Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008,
Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del
19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti).

(che cita, a sostegno, Sez. 3, n. 18018 del 15/02/2012, Mezzoprete, n.m.,
nonché, in motivazione, Sez. 3, n. 1048 del 04/11/2010, dep. il 18/01/2011,
Nunzi), non ha interesse a eccepire la mancata convalida del provvedimento
adottato dal Questore anche ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989
(divieto di accesso agli impianti sportivi).
Il primo motivo è perciò inammissibile.

5.E’ fondato il secondo motivo di ricorso.
5.1.0ccorre tuttavia precisare l’ambito della cognizione di questa Corte.
5.2.La doglianza si fonda per buona parte non sul testo del provvedimento
impugnato ma su una ricostruzione radicalmente diversa del fatto, non
consentita in questa sede di legittimità. Anche a voler ritenere che sia stato
eccepito il travisamento della prova, osserva il Collegio che in tal caso il ricorso
viola il principio dell’autosufficienza.
5.3.Come più volte affermato da questa Corte, sono inammissibili, per
violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che,
deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione,
e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale
trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; cfr., altresì, Sez.
3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui La condizione della
specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art.
606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione
denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi
(quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso,
l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale
di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di
cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa
di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581,
comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). Il PM nel caso in esame non
precisa nemmeno se la diversa realtà dei fatti, così come da lui rappresentata,
3

Ne consegue che il P.M., secondo quanto sostenuto dal difensore del Buono

emerga dalla narrativa del provvedimento del Questore ovvero da altri atti di
indagine, costringendo questa Corte ad un’attività di merito che non le compete.
5.4.Resta dunque la condotta oltraggiosa che, secondo quanto emerge
anche dal provvedimento del Questore, era stata posta in essere dal ricorrente in
reazione al suo tentativo, non andato a buon fine, di accedere negli spogliatoi
riservati alla terna arbitrale e con il fine di istigare gli altri tifosi a tenere
comportamenti analoghi, con modalità da aver posto in serio pericolo la
sicurezza pubblica al punto che “solo la presenza e l’intervento della forza

5.5.Sicché, senza dover attingere a fonti di prova esterne all’ordinanza
impugnata, risulta già dal provvedimento del Questore che il Buono avrebbe
tenuto comportamenti che sarebbe riduttivo definire solo oltraggiosi e volti
esclusivamente a provocare ulteriori comportamenti analoghi.
5.6.Si tratta invece di condotta che, avuto riguardo anche a quanto
stabilisce la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis, comma 2, d.l.
20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre
2001, n. 377, secondo cui «per incitamento, inneggiamento e induzione alla
violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte
le circostanze indicate nella prima parte del comma» 1 dell’art. 6, legge n. 401
del 1989, non può essere di per sé ritenuta “innocua” sol perché verbale,
necessitando una valutazione più ampia che tenga conto del contesto in cui è
stata tenuta e della finalità perseguita.
5.7.Sicché ciò che il Giudice dovrà valutare, in sede di rinvio, è se la
condotta tenuta dal Buono, avuto riguardo all’intero contesto in cui è stata
tenuta, possa essere qualificata come incitamento o induzione alla violenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna limitatamente
alla mancata convalida dell’obbligo di presentazione; dichiara inammissibile nel
resto il ricorso del P.M..
Così deciso il 28/01/2016

pubblica ha impedito più gravi conseguenze”.

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