Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2822 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2822 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI ROMA
nei confronti di:
1) DRIGO CLAUDIO (CONSULENTE TECNICO)
avverso l’ordinanza n. 5393/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere II.Qtt. GIU PPE GRASS9
lette/sautite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 30/11/2012

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica con provvedimento del
27/3/2012, nel processo a carico di Eramo Valerio, dispose restituirsi (R.G. dib.
n. 5393/012) gli atti al P.M., con il quale quest’ultimo aveva trasmesso al primo
istanza di liquidazione del consulente tecnico Lionetti, perché provvedesse alla
stessa.

predetto provvedimento, del quale lamenta l’abnormità funzionale (S.U.
26/3/2009, n. 25957), avendo determinato una stasi processuale, in quanto
imponeva al P.M. adempimento che si sarebbe concretizzato in un atto nullo.
Tale, infatti, doveva reputarsi la liquidazione disposta da organo privo di
competenza funzionale.
Invero, l’interpretazione del giudice appariva in contrasto con l’art. 168 del
d.P.R. n. 115/2002, il quale dispone nei seguenti termini testuali. «La
liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di
custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che
procede.>> Poiché al momento della richiesta il processo pendeva innanzi al
tribunale non poteva condividersi la determinazione del giudice, peraltro,
conformemente al consolidato orientamento di legittimità.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e, pertanto, annullarsi
l’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso merita di essere accolto.
5. Secondo l’orientamento finora consolidato di questa Corte (dr., fra le tante,
S.U. 24/4/2002, n. 25161, Rv 221660; Sez. IV, 5/11/2008, n. 44558, Rv
242003; Sez. IV, 4/2/2009, n. 19650, Rv 243444; Sez. IV, 6/12/2011, n.
10744, Rv 252657; Sez. IV, 5/4/2012, n. 252687, Rv 252687) compete al
magistrato che procede e che, quindi, ha la disponibilità del fascicolo, provvedere
alla liquidazione delle spese in parola.
E’ bene ricordare (come, peraltro, ebbe a fare la sentenza n. 44558/08) che una
tale interpretazione prese le mosse dall’approfondimento effettuato in sede di
S.U. (sent. n. 25161/02); quella decisione, infatti, non essendo ancora entrato in
vigore il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, introdotto con il d.P.R. n. 115 del 30/5/2002, non poggiò,

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorreva avverso il

all’evidenza, la scelta interpretativa sul contenuto dell’art. 168 di quel corpo
normativo.
Il regolamento della materia, da intendersi uniforme, in quanto concernente
vicende per così dire esterne ed accessorie al processo, venne rinvenuto nell’art.
263, cod. proc. pen., il quale in correlazione con l’art. 695, cod. proc. pen.,
stabiliva, in definitiva, il criterio attributivo di cui s’è detto, per tutte le fasi
(anche quella delle indagini preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio.
E’ ben vero che l’art. 168 del d.P.R. n. 115/02 ha confermato il detto principio,

dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal
magistrato che procede», ma trattasi, all’evidenza, d’intervento normativo che
non poteva avere avuto alcuna incidenza sulla descritta posizione ermeneutica.
6. Assai di recente questa Corte (Sez. I, 10/10/2012), partendo dall’assunto che
l’art. 168 cit. non aveva innovato il comb. disp. degli artt. 232, cod. proc. pen e
73 disp. d’attuaz., è giunta all’opposta conclusione che, quale che sia la fase o il
grado del procedimento al momento dell’istanza di liquidazione del consulente
tecnico del P.M., spetti sempre a quest’ultimo decidere sulla stessa, anche
perché, nel caso in cui l’attività dell’ausiliario predetto non fosse refluita nel
processo vero e proprio, solo il P.M. sarebbe in grado di vagliarne l’entità.
7. Il mutamento interpretativo proprio perché poggiante, come si è visto, sopra
un argomento che non è stato, all’origine, collocato a base dell’opposta opinione,
non convince. In ogni caso, sulla portata della nuova norma introdotta possono
valere le osservazioni di cui appresso.
8. Conviene prendere in rassegna il significato dell’evocato combinato disposto
L’art. 232, cod. proc. pen., disciplinando la perizia, si limita a stabilire che il
compenso è liquidato dal giudice che l’ha disposta, con decreto e secondo «le
norme delle leggi speciali». L’art. 73 delle disp. d’attuaz. sancisce
testualmente: «Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di
regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso
al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.>> Il
rinvio può assumere due significati: a) richiamo integrale della normativa
regolante la perizia; b) rinvio parziale e in quanto compatibile, con specifico
riferimento al modulo provvedimentale e ai criteri di liquidazione da adottare.
Non v’è ragione per escludere che della suddetta alternativa sia la seconda
ipotesi quella più plausibile: in definitiva, onde evitare inutili appesantimenti e
fastidiose ripetizioni, il legislatore avrebbe inteso regolare la liquidazione del

affermando che «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e

consulente del P.M., assegnando a quest’ultimo gli stessi poteri e limiti che ha il
giudice in relazione alla liquidazione dei compensi al perito: adozione del modulo
formale del decreto e obbligo di rispettare le tabelle normative che regolano
l’entità dell’ammontare.
9. Di poi, pare difficile negare che l’art. 168 in commento, oltre all’ordinaria
funzione ordinatoria-compilativa (tipica di tutti i testi unici), esprima anche
contenuto innovativo, avente valore d’interpretazione autentica.
n. SO, siccome modificata dalla L. 24/11/2000, n. 340. Dispone, in particolare,
l’art. 7, comma 2, lett. d) che il Governo, oltre agli altri, deve attenersi al
seguente principio direttiva: «coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche
al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.». Quindi,
correttamente interpretando il mandato parlamentare deve reputarsi consentito,
ed anzi doveroso, che il Governo, in esecuzione di esso, possa, pur nei limiti
indicati, procedere a vere e proprie innovazioni, così dando vita a corpi normativi
a valore misto, ormai assai diffusi nella pratica legislativa, i quali, seppure
largamente compilativi, assumono anche valenza innovativa.
Ciò posto, anche a volere ritenere che la chiave di lettura debba rinvenirsi nel
comb. disp. di cui prima detto, lo stesso non sarebbe sfuggito all’impatto
Innovativo del d.P.R. n. 115, che in questo caso, come mai, troverebbe
giustificazione nella necessità «di garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa».
10. Nella pronuncia dissonante è stato assunto che l’invocato comb. disp.
costituisca disciplina processuale avente valore di specialità e finalità di
assicurare il rispetto delle garanzie processuali. Il Collegio non condivide una tale
lettura. Quel combinato normativa, ammesso che qui possa avere rilievo, per un
verso, non può reputarsi speciale rispetto al T.U. n. 115, che proprio delle spese
di giustizia si occupa e, per altro verso, disciplinando vicenda esterna alla vera e
propria regolamentazione processuale, non appare specifico presidio di garanzie.
Né può trarsi sostegno in favore dell’opinione qui contrastata dalla circostanza
che il T.U. n. 115 non annoveri espressamente fra le norme abrogate l’art. 73
cit., per le ragioni già viste: quest’ultimo articolo non è determinativo della
competenza funzionale; l’intervento codificatorio, sul punto, si è limitato,
attraverso opera d’interpretazione autentica ad assicurare «coerenza logica e
sistematica», chiarendo principio normativa già ricavabile dal sistema.

Il T.U. n. 115 risulta emanato in virtù della delega conferita con la L. 8/3/1999,

11. Infine, al paventato inconveniente fattuale (caso in cui, come si è detto,
l’opera del consulente non emerga dagli atti processuali) agevolmente il giudice
procedente potrà porre rimedio, acquisendo gli atti necessari, se del caso, anche
attraverso la scontata collaborazione del consulente istante.
12. Ciò posto, riprendendo sul punto i plurimi precedenti richiamati, «deve (…)
osservarsi (…) che la restituzione degli atti al pubblico ministero – in quanto atta
provvedimento abnorme legittimamente impugnato dal magistrato requirente
con ricorso a questa Corte, dovendosi considerare abnorme non solo il
provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito
dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste (Cass. S.U. 24 novembre 1999, Magnani); si è aggiunto che
l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l’atto si
pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur
non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo).» (Sez. IV, n. 44558/2008).
13. Infine appare opportuno soggiungere che, allo stato, in assenza di un
contrasto radicato, non appare opportuno investire della questione le S.U.
14. Ciò posto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti
trasmessi al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così decisJ n Roma il 30/11/2012
Il Consi le

Il presidente

CO

UPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

a determinare una stasi del procedimento in questione – costituisce

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