Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2822 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2822 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONOCORE EMMA N. IL 11/05/1960
BUONOCORE LAURO N. IL 20/01/1968
ki ‹oRikE. PittNJ è1 t IPKA
avverso l’ordinanza n. 52/2013 TRIB SEZ.DIST. di SORRENTO, del
08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
rigettato l’istanza depositata dagli interessati diretta ad ottenere la revoca dell’ordine di
demolizione delle opere edilizie abusive contenuto in una sentenza di condanna,
divenuta irrevocabile il 13 aprile 2006.
2. – Avverso il provvedimento gli interessati hanno proposto, tramite il difensore
e con unico atto, ricorsi per cassazione, rilevando, in primo luogo, la pendenza di

modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003; condono che sarebbe comunque sarebbe
estensibile anche alle zone vincolate, quale quella su cui insiste l’immobile in questione.
In secondo luogo, si propone questione di legittimità costituzionale del
richiamato art. 32, per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Con un terzo motivo di doglianza, si rileva la carenza di motivazione in relazione
alla perizia di parte allegata agli atti, dalla quale risulterebbe l’impossibilità di procedere
alla demolizione di parte del solaio di copertura dell’immobile, sul rilievo che tale
demolizione renderebbe inabitabile l’immobile stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi, proposti con unico atto, sono inammissibili.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all’applicabilità della sanatoria di cui
all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003, è sufficiente qui rilevare che i ricorrenti non hanno neanche prospettato in punto
dii fatto le ragioni per le quali l’immobile potrebbe essere oggetto della richiamata
sanatoria. E ciò, a fronte dei corretti rilievi svolti dal Tribunale, secondo cui l’istanza di
condono non è comunque accoglibile, ai sensi dei commi 25 e 27 del richiamato art. 32,
sia perché il manufatto era di nuova costruzione e di non trascurabili dimensioni, sia
perché nella zona vi erano e vi sono vincoli di inedificabilità.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti, è
sufficiente qui rilevare che gli stessi non hanno puntualmente indicato né la norma
interessata, richiamando nel suo complesso l’art. 32 del di. n. 269 del 2003, che
contiene una congerie di disposizioni di varia natura, né le ragioni per le quali tale (non
identificata) norma sarebbe contrasto con il principio di uguaglianza.
Quanto alla perizia giurata che sarebbe stata allegata agli atti, è sufficiente qui
rilevare che, secondo quanto riportato nel ricorso, dalla stessa non emerge
l’impossibilità tecnica di procedere alla demolizione dell’immobile abusivo, ma solo

un’istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con

l’ovvia e irrilevante constatazione che la demolizione del solaio renderebbe l’immobile
abusivo inabitabile.
4. – I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

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