Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28218 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28218 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Nei confronti di
I) HU SUIDAN nato in Cina il 7/10/1964
2) LIN SUPING nata in Cina il 13/6/1979
3) ZHU BINGQING nato in Cina il 11/4/1971
4) QU DAMAO nato in Cina il 23/7/1978
5) JIANG ENMEI nato in Cina il 28/1/1976
6) ZHU LIANG CHU nato in Cina il 16/12/1955
7) CHEN QI nato in Cina il 14/9/1976
8) HUANG LIHUA nato in Cina il 27/7/1968
9) CHEN GANG nato in Cina il 4/11/1987
10) LIU RUIMEI nata in Cina il 14/8/1949
11) HU LIQING nato in Cina il 9/4/1974
12) DAI CHANGZHU nato in Cina il 15/4/1977
13) WU HAIOU nata in Cina il 1/2/1986
14) GU JIANFENG nato in Cina il 28/6/1959
15) HU AIFENG nata in Cina il 15/7/1965
avverso l’ordinanza n. 153/2013 dell’11/12/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
FIRENZE
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO

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Data Udienza: 03/04/2014

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi:
L’avv. GIUSEPPE SALIVETTO sostituto dell’Avv. CLAUDIO MARCONE, difensore di
ufficio di HU SUIDAN, QU DAMAO, ZHU LIANG CHU, CHEN QI, CHEN GANG, LIU
RUIMEI, DAI CHANGZHU e WU HAIOU che si è associato alle richieste del PG
L’Avv. ALBERTO PALUMBO difensore di fiducia di JIANG ENMEI che si è associato
alle richieste del PG
t

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
L’Avv. ANTONINO DENARO difensore di fiducia di HU LIQING che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
L’Avv. MAURIZIO GRIO difensore di fiducia di GU JIANFENG e ZHU BINGQING che
si è associato alle richieste del PG ed alle note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Firenze, in sede di nuovo esame a seguito della
sentenza di annullamento della Corte di Cassazione di una prima ordinanza per
assenza di motivazione, con ordinanza dell’ 11-31 dicembre 2013 annullava il
decreto di sequestro emesso il 14 giugno 2012 del gip del Tribunale di Firenze nei
confronti, tra gli altri, di Hu Suidan, Lin Suping , Zhu Bingqing, Qu Damao, Jiang
Enmei, Zhu Liang Chu , Chen Qi, Huang Lihua, Chen Gang, Liu Ruimei, Hu Liqing,
Dai Changzhu, Wu Haiou, Gu Jianfeng e Hu Aifeng.
Il sequestro preventivo, avente ad oggetto somme di denaro, beni mobili ed
immobili ed aziende nella disponibilità dei numerosi destinatari del provvedimento
di sequestro, era stato emesso ai fini dell’eventuale confisca ai sensi dell’art. 12
sexies L 356/1992 in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui
all’articolo 12 quinquies d.l. cit. ed ai delitti presupposto del riciclaggio – reati
associativi, appropriazione indebita, reati tributari ed altri, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 dl 152/91 convertito in legge 203/91 – nonché ai fini del “sequestro
in vista di eventuale confisca per equivalente ai sensi degli articoli 322 ter cod.
pen. e 1 comma 143 I. 244/2007 in relazione a reati in materia tributaria”
Il procedimento aveva essenzialmente ad oggetto le attività di
movimentazione di denaro che veniva raccolto e spedito in Cina da parte di
cittadini cinesi con modalità illecite utilizzando una rete di agenzie di

“money

transfer”. L’indagine era stata svolta con intercettazioni ambientali e telefoniche,
con osservazione, sia diretta che con telecamere, del trasporto del borsoni con il
denaro, nonché con esame dei documenti in possesso delle agenzie interessate.

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L’Avv. GIANLUCA GAMBOT ■ difensore di fiducia di LIN SUPING che ha chiesto

Gli inquirenti accertavano quindi che, per evitare l’individuazione dei reali
mittenti del denaro, questo veniva spedito a nome di una pluralità di terze persone,
utilizzando anche documenti di identità falsi, nonché frazionando le cifre spedite.
Il Tribunale innanzitutto considerava in termini generali che

il sequestro per equivalente in relazione ai reati tributari era stato disposto

dal gip solo nei confronti di soggetti diversi da Hu Suidan, Lin Suping , Zhu
Bingqing, Qu Damao, Jiang Enmei, Zhu Liang Chu , Chen Qi, Huang Lihua, Chen
Gang, Liu Ruimei, Hu Liqing, Dai Changzhu, Wu Haiou, Gu Jianfeng e Hu Aifeng.
nel capo di imputazione si fa riferimento, al fine di contestare la citata

aggravante, ad avere gli stessi indagati favorito una associazione di tipo mafioso;
ma né nella richiesta del PM né negli atti della polizia giudiziaria sui quali è fondata
risulta alcun elemento indicativo della ricorrenza della aggravante in questione.
Valutava poi le specifiche contestazioni mosse ai ricorrenti Hu Suidan, Lin
Suping e Zhu Bingqing, desunte dalle schede predisposte dalla polizia giudiziaria.
Quanto alle altre posizioni, il Tribunale le esaminava in modo più sintetico
rilevando come per ciascuno le somme inviate in Cina vengano ritenute provento
di vari reati, quale appropriazione indebita, falsità in marchi, commercializzazione
di prodotti non conformi, occupazione di personale straniero irregolare.
Osservava quindi che:

nel provvedimento impugnato, in larga parte motivato mediante il richiamo

alla informativa della polizia giudiziaria, non si fa alcun riferimento ai beni di cui le
parti risultino titolari né alle loro disponibilità di beni nè sono individuati redditi od
attività economiche rispetto alle quali possa valutarsi la sproporzione del
patrimonio. Il sequestro, quindi, andava inteso nel senso che il suo oggetto era
solo l’equivalente del profitto ma per i reati contestati agli odierni indagati e
rispetto ai quali il gip aveva espressamente precisato di disporre la misura (ovvero
reati non tributari), non è prevista la confisca per equivalente.

In ogni caso, il sequestro ha riguardato tutte le attività sottratte ad imposte

e non soltanto le imposte evase, che del resto non sono state neanche
determinate, così come non è stato determinato quale sia il maggior reddito
accertato.
– Valutava la memoria depositata dal pubblico ministero che sostanzialmente
faceva riferimento agli elementi già rappresentati dalla polizia giudiziaria,
ribadendo che le fattispecie di reati fiscali prospettate riguardavano altri soggetti.
Avverso tale ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo:
con primo motivo la violazione di legge ed il travisamento del contenuto del
decreto di sequestro preventivo del gip.
Osserva che, come da memoria e decreto di sequestro preventivo cui fa rinvio,
il gip aveva “disposto principalmente il sequestro del profitto del reato di cui
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all’articolo 12 quinquies DL 306/1992 e dei correlati reati tributari. Il sequestro
riguardava il profitto conseguito con le attività illecite di occultamento del reale
emittente delle somme di denaro e della evasione fiscale”.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in tema di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca, anche ai sensi di cui all’articolo 12 sexies legge
356/1992 nonché la erronea motivazione sulla sproporzione e sulla pertinenzialità.
In risposta alla deduzione dell’ordinanza impugnata secondo la quale non vi
sarebbe prova di tale sproporzione, rinvia alla memoria depositata in udienza in

pertinenziale tra reato e beni da sequestrare.
I difensori si Gu Jianfeng e Ling suping e Bingqing Zhu hanno presentato
memorie contrastando gli argomenti del PM.
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto rammentato che in materia di misure cautelari reali, in base
al contenuto testuale dell’art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è
consentito soltanto per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano solo le ipotesi
estreme di mancanza assoluta e mera apparenza della motivazione, vizi da cui
consegue la nullità assoluta per carenza di un elemento necessario dell’atto ex art.
125 cod. proc. pen.. Al contrario, invece, l’ordinanza impugnata risulta
ampiamente motivata, anche considerando quanto emergente dagli atti posti a
fondamento della richiesta e non riportato né in questa né nel decreto di sequestro.
E’ quindi ampiamente superato il vizio ritenuto da questa Corte con la sentenza di
annullamento sopra citata.
Su questi presupposti, passando quindi al primo motivo del ricorso, lo stesso
presenta argomentazioni di per sé del tutto generiche e, comunque, non considera
affatto le specifiche motivazioni del Tribunale. Nella prima parte del motivo, difatti,
il ricorrente si limita ad indicare quale sarebbe l’effettivo tipo di sequestro disposto
dal gip, (ovvero “principalmente” il sequestro del profitto), precisazione nel caso
di specie inutile perché l’ordinanza impugnata decideva, con più che adeguata
motivazione, anche su tale tipo di sequestro; nella parte successiva del primo
motivo non vi è alcuna indicazione di specifiche violazioni di legge o gravi carenze
motivazionali che integrino la mancanza assoluta o la mera apparenza della
motivazione.
Nel secondo motivo, a fronte della motivazione del Tribunale sulla assenza
della “prova del fumus della sproporzione” e sulla mancanza del requisito della
pertinenzialità, il ricorso si limita ad invitare alla lettura della memoria depositata
all’udienza del riesame senza in alcun modo confrontarsi con il contenuto del
provvedimento impugnato che, in modo argomentato e con attento riferimento al
contenuto degli atti della polizia giudiziaria, rileva la totale assenza di elementi
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cui è stato fornito tale quadro indiziario. Rileva la non necessità di un vincolo

fondanti l’ipotesi di accusa che dovrebbero consentire il sequestro. Anche in questo
caso, quindi, né viene denunciata una violazione di legge né un grave vizio di
motivazione che possa rilevare nel senso sopra detto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
le 2014

oq

residente

.

vanni De Roberto
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tefano

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