Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28217 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28217 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Nei confronti di

ZHAO XINQUAN n. 13/4/1981

CHEN XIANGCHUN n. 16/7/1958

ZHU SHIXIAN n. 2/11/1979

avverso l’ordinanza n. 143/2013 dell’11/12/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
FIRENZE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’Avv. CESARE PLACANICA, difensore di fiducia di Zhao Xinquan, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Firenze, in sede di nuovo esame a seguito della
sentenza di annullamento della Corte di Cassazione di una prima ordinanza per
assenza di motivazione, con ordinanza dell’ 11-31 dicembre 2013 annullava il
decreto di sequestro emesso il 14 giugno 2012 del gip del Tribunale di Firenze nei
confronti di ZHAO XINQUAN – CHEN XIANGCHUN – ZHU SHIXIAN.
Il sequestro preventivo, avente ad oggetto somme di denaro, beni mobili ed
immobili ed aziende nella disponibilità dei numerosi destinatari del provvedimento
di sequestro, era stato emesso ai fini dell’eventuale confisca ai sensi dell’art. 12

Data Udienza: 03/04/2014

sexies L 356/1992 in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui
all’articolo 12 quinquies d.l. cit. ed ai delitti presupposto del riciclaggio – reati
associativi, appropriazione indebita, reati tributari ed altri, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 di 152/91 convertito in legge 203/91 – nonché ai fini del “sequestro
in vista di eventuale confisca per equivalente ai sensi degli articoli 322 ter cod.
pen. e 1 comma 143 I. 244/2007 in relazione a reati in materia tributaria”
Il procedimento aveva essenzialmente ad oggetto le attività di
movimentazione di denaro che veniva raccolto e spedito in Cina da parte di
“money

transfer”. L’indagine era stata svolta con intercettazioni ambientali e telefoniche,
con osservazione, sia diretta che con telecamere, del trasporto del borsoni con il
denaro, nonché con esame dei documenti in possesso delle agenzie interessate.
Gli inquirenti accertavano quindi che, per evitare l’individuazione dei reali
mittenti del denaro, questo veniva spedito a nome di una pluralità di terze persone,
utilizzando anche documenti di identità falsi, nonché frazionando le cifre spedite.
Il Tribunale innanzitutto considerava in termini generali che

il sequestro per equivalente in relazione ai reati tributari era stato disposto

dal gip solo nei confronti di soggetti diversi da Zhao Xinquan, Chen Xiangchun e
Zhu Shixian.

nel capo di imputazione si fa riferimento, al fine di contestare la citata

aggravante, ad avere gli stessi indagati favorito una associazione di tipo mafioso;
ma né nella richiesta del PM né negli atti della polizia giudiziaria sui quali è fondata
risulta alcun elemento indicativo della ricorrenza della aggravante in questione.
Valutava poi le specifiche contestazioni mosse ai ricorrenti, contenute nelle
schede predisposte dalla polizia giudiziaria:
nei confronti di Zhu Shixian, Zhao Xinquan e Chen Xiangchun risultavano
contestati reati fiscali ed il sequestro per equivalente aveva ad oggetto,
rispettivamente, le somme di euro 13.999,93, 1.130.396,57 e 305.798,48
corrispondenti a quanto ciascuno aveva trasferito in Cina. Al solo Zhao Xinquan
era contestata la provenienza del denaro anche dai reati di cui agli artt. 474 e 648
cod. pen..
Osservava quindi che:

nel provvedimento impugnato, in larga parte motivato mediante il richiamo

alla informativa della polizia giudiziaria, non si fa alcun riferimento ai beni di cui le
parti risultino titolari né alle loro disponibilità di beni nè sono individuati redditi od
attività economiche rispetto alle quali possa valutarsi la sproporzione del
patrimonio. Il sequestro, quindi, andava inteso nel senso che il suo oggetto era
solo l’equivalente del profitto; ma per i reati contestati agli odierni indagati e

cittadini cinesi con modalità illecite utilizzando una rete di agenzie di

rispetto ai quali il gip aveva espressamente precisato di disporre la misura (ovvero
reati non tributari), la attuale normativa non consente la confisca per equivalente.
– In ogni caso, il sequestro ha riguardato tutte le attività sottratte ad imposte
e non soltanto le imposte evase. Imposte che, peraltro, non sono state neanche
determinate, così come non è stato determinato quale sia il maggior reddito
accertato.
– Quanto ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati a Zhao
Xinquan, degli stessi risultava una traccia dagli atti della polizia giudiziaria (banca

Il Tribunale valutava la memoria depositata dal pubblico ministero che
sostanzialmente faceva riferimento agli elementi già rappresentati dalla polizia
giudiziaria, ribadendo che le fattispecie di reati fiscali prospettate riguardavano
altri soggetti.
Avverso tale ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo:
con primo motivo la violazione di legge ed il travisamento del contenuto del
decreto di sequestro preventivo del gip.
Osserva che, come da memoria e decreto di sequestro preventivo cui fa rinvio,
il gip aveva “disposto principalmente il sequestro del profitto del reato di cui
all’articolo 12 quinquies DL 306/1992 e dei correlati reati tributari. Il sequestro
riguardava il profitto conseguito con le attività illecite di occultamento del reale
emittente delle somme di denaro e della evasione fiscale”.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in tema di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca, anche ai sensi di cui all’articolo 12 sexies legge
356/1992 nonché la erronea motivazione sulla sproporzione e sulla pertinenzialità.
In risposta alla deduzione dell’ordinanza impugnata secondo la quale non vi
sarebbe prova di tale sproporzione, rinvia alla memoria depositata in udienza in
cui è stato fornito tale quadro indiziario. Rileva la non necessità di un vincolo
pertinenziale tra reato e beni da sequestrare.
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto rammentato che in materia di misure cautelari reali, in base
al contenuto testuale dell’art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è
consentito soltanto per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano solo le ipotesi
estreme di mancanza assoluta e mera apparenza della motivazione, vizi da cui
consegue la nullità assoluta per carenza di un elemento necessario dell’atto ex art.
125 cod. proc. pen.. Al contrario, invece, l’ordinanza impugnata risulta
ampiamente motivata, anche considerando quanto emergente dagli atti posti a
fondamento della richiesta e non riportato né in questa né nel decreto di sequestro.
E’ quindi ampiamente superato il vizio ritenuto da questa Corte con la sentenza di
annullamento sopra citata.
3

dati del M.I.) ma si trattava di reati per i quali era già stato assolto.

Su questi presupposti, passando quindi al primo motivo del ricorso, lo stesso
presenta argomentazioni di per sé del tutto generiche e, comunque, non considera
affatto le specifiche motivazioni del Tribunale. Nella prima parte del motivo, difatti,
il ricorrente si limita ad indicare quale sarebbe l’effettivo tipo di sequestro disposto
dal gip, (ovvero “principalmente” il sequestro del profitto), precisazione nel caso
di specie inutile perché l’ordinanza impugnata decideva, con più che adeguata
motivazione, anche su tale tipo di sequestro; nella parte successiva del primo
motivo non vi è alcuna indicazione di specifiche violazioni di legge o gravi carenze

motivazione.
Nel secondo motivo, a fronte della motivazione del Tribunale sulla assenza
della “prova del fumus della sproporzione” e sulla mancanza del requisito della
pertinenzialità, il ricorso si limita ad invitare alla lettura della memoria depositata
all’udienza del riesame senza in alcun modo confrontarsi con il contenuto del
provvedimento impugnato che, in modo argomentato e con attento riferimento al
contenuto degli atti della polizia giudiziaria, rileva la totale assenza di elementi
fondanti l’ipotesi di accusa che dovrebbero consentire il sequestro. Anche in questo
caso, quindi, né viene denunciata una violazione di legge né un grave vizio di
motivazione che possa rilevare nel senso sopra detto.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma il 3 aprile 2014
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motivazionali che integrino la mancanza assoluta o la mera apparenza della

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