Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28215 del 11/06/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 28215 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCHINI NICOLA N. IL 05/06/1983
avverso l’ordinanza n. 164/2014 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
27/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/se>itite le conclusioni del PG 9atf.
“\I-1/49J.), C.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2015

7. ,

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 maggio 2014 depositata in pari data alle ore 9 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Firenze convalidava il decreto del Questore di quella città
dell’8 maggio 2014, notificato il successivo 19 maggio alle ore 8,20 con il quale era stato
applicato nei confronti di Nicola CECCHINI il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari
predeterminati e per la durata di anni tre, in concomitanza con le partite disputate dalla

del provvedimento impugnato, si era reso protagonista di un episodio di razzismo nei confronti
di uno degli addetti agli ingressi dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze, in occasione della
gara FIORENTINA – UDINESE del disputatasi nella città toscana il 6 aprile 2014 e valevole per
il campionato nazionale di serie A; in particolare il CECCHINI (la cui fisionomia veniva
individuata previa estrapolazione sulla base di un fotogramma del sistema di videosorveglianza
installato presso lo stadio toscano) veniva notato quale autore degli insulti razzisti mentre
accedeva all’impianto sportivo apostrofando uno degli steward di colore addetto al filtraggio dei
tifosi ospiti.
2. Propone ricorso per cassazione il CECCHINI a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo un unico articolato motivo con il quale lamenta la violazione di legge per
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo della
eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per approntare le proprie difese non
essendo stato osservato da parte del G.I.P. il termine minimo di 48 ore spettanti al CECCHINI
con decorrenza dalla notifica del provvedimento amministrativo, in quanto a fronte della
notifica del provvedimento del Questore avvenuta alle ore 8,20 del 19 maggio 2014, il
provvedimento di convalida veniva emesso dal G.I.P. il successivo 22 maggio alle ore 9,01
rispetto ad una richiesta di convalida del provvedimento depositata dal Pubblico Ministero nella
Cancelleria del G.I.P. alle ore 8,45 del 21 maggio precedente.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso con contestuale
annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al disposto obbligo di
presentazione presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria in giorni ed orari determinati.

CONSIDERATO IN DIRTTO
1. Il ricorso è fondato. In riferimento alla specifica censura sollevata in ordine alla asserita
violazione del diritto di difesa trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte
in tema di rispetto dei tempi occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo
destinatario del provvedimento del Questore adottato in tema di violenze in occasioni di
competizioni agonistiche. Questa Corte Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del
contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento
questorile in oggetto, ha ribadito, fornendo così una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 6 comma 2 bis della richiamata legge 401/89 che prevede per l’interessato la
1

“facoltà

società di calcio UDINESE sia in casa che in trasferta. Il CECCHINI, per come si legge nel testo

di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioní al giudice
competente per la convalida del provvedimento” –

la necessità che l’ordinanza di convalida del

G.I.P. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente
dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che “se il
pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del
Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve
ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa

competente per la convalida del provvedimento”. (v. Sez. 3^ 11.12.2007 n. 2471, Castellano,

Rv. 238537; in termini analoghi Sez. 3^ 4.11.2010, n. 12663 Seravelli ed altro). Entro
quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – trasmessa dal
Questore al Procuratore della Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.I.P. in caso di
richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la
produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, 11.6.2013
n. 32824 Cesare, Rv. 256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv. 250372; idem
15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275).
1.1 Con una serie di decisioni di identico tenore è stato anche affermato il principio – che
questo Collegio condivide – secondo il quale il momento di deposito della richiesta di convalida
del Pubblico Ministero incide sulla effettività e completezza del diritto di difesa con conseguente
esigenza del rispetto del termine minimo richiesto per l’approntamento di eventuali difese e
deposito eventuale di memorie irrimediabilmente pregiudicato laddove il termine medesimo
non venga rispettato (tra le tante Sez. 3^ 6.11.2008, n. 6224 Tonni s.m,; Sez. 3^ 16.2.2011
n. 15503, Sessarego, Rv. 249857; Sez. 3^ 27.4.2012 n. 29160, Ponessa s.m.).
2. Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio che nella specie è pacifica l’inosservanza
del detto termine di 48 ore, posto che rispetto alla data di presentazione della richiesta di
convalida depositata dal Pubblico Ministero presso l’Ufficio del G.I.P. il 21 maggio 2014 alle ore
8,45, il G.I.P. ha convalidato il provvedimento il giorno successivo alle ore 9,01, ancor prima,
quindi, del trascorrere del termine di 48 ore accordato (oltre che al P.M.) anche all’interessato
per approntare le proprie difese.
3. Ciò comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio con contestuale
declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Firenze del’8 maggio 2014
limitatamente all’obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento
del Questore di Firenze dell’8 maggio 2014 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda
alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Firenze.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015
Il Con igliere es ensore

Il Presidente

(parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice

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