Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28214 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28214 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da LEONE Pierpaolo, nato il 403.1986,

avverso

la sentenza n. 948 emessa il 6 maggio 2013 dalla Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente

alla pena; iTIT o rte,Q usi o –

Data Udienza: 12/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LEONE Pierpaolo ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73
d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di marijuana), e denuncia inosservanza della

nuanti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. cit. e 62 bis cod.pen.
Con memoria qui pervenuta il 19.3.2014 la difesa chiede che, alla luce
della recente decisione della Corte costituzionale che ha ripristinato un regime penale differenziato tra droghe pesanti e droghe leggere, la presente sentenza sia annullata con rinvio per la rideterminazione della pena.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, infondati, perché la sen-

tenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento delle attenuanti invocate
e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché propongono una diversa valutazione
della gravità del fatto e della personalità del reo, senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal
dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte,
S.U., 21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (un kilogrammo circa di cannabis, idonea al confezionamento di 2.592 dosi medie singole),
ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
E’ stata altresì correttamente giustificata la negazione delle attenuanti
generiche, attesa la presenza di un precedente specifico e la commissione del reato
mentre era in corso l’affidamento al servizio sociale.
Nondimeno, in accoglimento del nuovo motivo di ricorso, la sentenza
deve essere annullata con rinvio, per l’applicazione – ai sensi dell’art. 2, comma

-2-

legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle atte-

quarto, cod.pen. – della norma penale più favorevole sopravvenuta a seguito della
sentenza n. 32/2014 emessa dalla Corte costituzionale.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per

corso nel resto.
Così deciso il 12 giugno 2014.

nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce; rigetta il ri-

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