Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28214 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28214 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RESULAJ DASHNOR N. IL 04/09/1984
avverso la sentenza n. 2509/2014 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/stie conclusioni del PG

c—

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 16 ottobre 2013 il Tribunale di
Ravenna in composizione monocratica applicava nei confronti di RESULAJ DASHNOR (inteso
“Non”) la pena concordata di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 12.000,00 di multa per
il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 commi 1, 1 bis e 6 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90
(illecita detenzione a fini di spaccio di Kg. 54,426 lordi di marijuana con principio attivo del 6%
pari a Kg. 2,89).

processuale penale in riferimento all’art. 444 cod. proc. pen. per avere il Giudice ritenuto
applicabile la circostanza aggravante della rilevante quantità di cui all’art. 80 comma 2° lett. b)
del D.P.R. 309/90 nonostante la bassa quantità del principio attivo, nonchè difetto di
motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità avendo il Tribunale, con altra sentenza
emessa in pari data nei confronti di Santiliano RESULAJ il 16 ottobre 2013 (coimputato nel
medesimo fatto) escluso in quel caso la detta circostanza aggravante. Invoca a sostegno del
ricorso quanto già statuito dalle S.U. di questa Corte Suprema con sentenza 24.5.2012 n.
36258 e la pronuncia della Corte Costituzioonale n. 32/80 che ha ripristinato la distinzione tra
le cd. “droghe pesanti” e le cd. “droghe leggere”).
3. Con memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. tempestivamente depositata la
difesa insiste nei motivi originari di ricorso richiamando oltre alla pronuncia della Corte Cot. N.
32/14 anche le disposizioni contenute nel D.L. 36/14 in ordine alla configurabilità della
circostanza aggravante della ingente quantità oggi rivista alla luce della intervenuta modifica
del sistema tabellare realizzata con la legge suddetta.
4. Il Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRTTO
1. Il ricorso è fondato: a parte il contrasto del tutto ingiustificabile sul piano logico tra la
sentenza emessa in pari data nei confronti di altro coimputato per il medesimo fatto (Dasnhor
RESULAJ) per il quale l’originaria aggravante è stata esclusa

“tenuto conto della non

elevatissima misura del principio attivo della sostanza”, decisiva appare la nuova normativa
seguita alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/$4 che ha ripristinato il previgente
assetto normativo in materia di distinzione tra droghe cd. “pesanti” e droghe cd. “leggere”. IL
D.L. 36/14 convertito nella L. 79/14 ha effettivamente rirnodulato il sistema tabellare
preesistente introducendo quattro nuove tabelle di classificazione delle sostanze stupefacenti,
con la conseguenza che la determinazione dei presupposti per l’applicazione della circostanza
di cui all’art. 80 c. 2° lett. b) del D.P.R. 309/90 è effettivamente mutata in medus.
2.

In coerenza con tali modifiche la giurisprudenza di questa Corte Suprema si è

uniformata ai nuovi criteri di determinazione della quantità – ingente o meno – delle sostanze
stupefacenti pervenendo a soluzioni diverse rispetto all’orientamento formatosi in costanza
della precedenti disciplina normativa, anche in relazione al mutamento del cd. “valore -soglia”
1

2. Propone ricorso per cassazione Dasnhor RESULAJ lamentando inosservanza delle legge

per le droghe leggere pari a 500 mg. Rispetto a quello previsto per le droghe cd. “pesanti” ( In
termini Sez. 6^ 15788/14 Laachir ed altri non massimata in cui è stato considerato ingente un
quantitativo di hashish superiore ai 50 Kg.; nello stesso senso Sez. 6^ 25.5.-2011 n. 27128,
D’Antonio, Rv. 250736).
2.1 Sotto un diverso profilo va anche segnalato il recente indirizzo di questa Corte
Suprema conseguente alle modifiche normative intervenute con la L. 79/14 secondo cui, ai fini
della ingente quantità di cui all’art. 80/b del D.P.R. 309/90, il superamento del limite

tabella allegata al D.M. 11.4.2006 non comporta automaticamente la sussistenza della ipotesi
aggravata dovendosi avere riguardo alle circostanze del caso concreto e dovendo, quindi, il
giudice fornire adeguata motivazione in proposito (Sez. 6^ 7.10.2014 n. 43771, Ammer e
altro, Rv. 260715; in termini sostanzialmente analoghi Sez. 3^ 21.5.2014 n. 25176, Amato ed
altri, Rv. 259397; Sez. 3^ 1.10.2014 n. 45458, Bouzaroita, Rv. 260964, in cui si ribadisce la
necessità, alla luce dell’intervenuta modifica normativa ex L. 79/14, di una verifica in merito
alla sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante in parola).
3. Nel caso di specie al RESULAJ Dashnor è stata contestata la detenzione illecita di
marijuana per complessivi Kg. 48,24, i+rffe, quindi, al peso di Kg. 50 considerato dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema come il valore ponderale di partenza per configurare
l’aggravante in esame. E, sotto diverso profilo, la sentenza impugnata – del tutto priva di
motivazione sul punto – si pone in insanabile e manifestamente illogico contrasto con la
sentenza emessa nei confronti di coimputato per il medesimo fatto (sentenza emessa il 16
ottobre 2013 nei confronti di RESULA) Santiliano) in cui la circostanza, come in precedenza
accennato, era stata esclusa per il lasso principio attivo della sostanza.
4. Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Ravenna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015.

quantitativo pari a 2.000 volte il valore-soglia determinato per ognuna delle sostanze di cui alla

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