Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28213 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28213 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da MADDALONI Alessandro, nato il 15.06.1978,
avverso
la sentenza n. 4351/2013 emessa il 17 maggio 2013 dalla Corte d’appello di
Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento della sentenza
limitatamente alla pena; 911-0 ktoe

lt.570

udito per l’imputato l’avv. Giovanni Tripodi che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e comunque l’annullamento con rinvio per
rideterminazione della pena;

Data Udienza: 12/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MADDALONI Alessandro ricorre contro la sentenza d’appello

specificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di hashish), e denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli art. 73,

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, infondati, perché la sen-

tenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento delle attenuanti invocate
e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché propongono una diversa valutazione
della gravità del fatto e della personalità del reo, senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal
dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte,
S.U., 21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (un kilogrammo circa di hashish, contenente g. 29 di principio attivo, idonei al confeziona-

mento di 1.160 dosi medie singole), ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
E’ stata anche correttamente giustificata la negazione delle .attenuanti
generiche, attesi i plurimi precedenti penali, anche specifici.
Nondimeno la recente sentenza n. 32/2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge n. 49/2006 modificative della
disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente sistema sanzionatorio, più favorevole agli imputati accusati di illecita detenzione e cessione di droghe c.d. leggere, impone, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod.pen., la rideterminazione della pena, che, essendo stata inflitta nella misura di anni sei e mesi sei di
reclusione, appare addirittura superiore all’attuale massimo edittale.

comma 5, d.P.R. cit e 62 bis cod.pen.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 12 giugno 2014.

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