Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28210 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28210 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:

CHIAIESE Luigi, nato a Napoli il 15 marzo 1969;

avverso la sentenza n. 2599/2014 emessa dalla Corte di appello di Napoli il 4 aprile
2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,
il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente all’assetto sanzionatorio.

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Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 aprile 2014, ha
confermato la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Napoli all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarata la penale responsabilità di Chiaiese Luigi in
ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, lo ha
condannato alla pena di anni 3 di reclusione e euro 6.000,00 di multa.
Al prevenuto era addebitato il fatto di avere venduto in tempi diversi a

inferiore ad euro 200,00 e di avere detenuto, a fine di spaccio n. 13 bustine di
cellophane termosaldate contenenti complessivamente gr. 7 di cocaina.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il
Chiaiese, contestando il difetto di motivazione in ordine alla mancata
concessione nella massima estensione possibile della diminuente per le
attenuanti generiche e per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulla
richiesta di esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, fondato per quanto di ragione, deve essere accolto nei sensi di
cui in motivazione.
Deve preliminarmente osservarsi che nello stringatissimo ricorso per
cassazione proposto, tramite il proprio difensore, dal prevenuto la sentenza
impugnata è contestata, quanto al vizio di motivazione ed alla violazione di
legge, sotto due aspetti; l’uno riguardante la inadeguatezza motivazionale in
ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, l’altro afferente alla
omessa motivazione, pertanto ridondante quale violazione di legge, in ordine
alla “richiesta di esclusione dell’aggravante della recidiva”.
Con riferimento a questo secondo profilo di doglianza rileva la Corte che lo
stesso è del tutto inammissibile, posto che già il Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli aveva escluso la ricorrenza delle indicata
circostanza inerente la persona del colpevole come è indiscutibilmente
testimoniato dal fatto che in sede di motivazione il detto Tribunale aveva
ritenuto, stante la mancanza di specificità, la irrilevanza sintomatica, quanto
alla individuazione della ricordata circostanza aggravante, dei precedenti penali
gravanti sul prevenuto.
D’altra parte, coerentemente con tale decisione, in sede di appello il
Chianese, tramite la propria difesa, peraltro rappresentata dal medesimo
difensore oggi ricorrente, nulla aveva obbiettato in riferimento alla contestata
recidiva, sicché rimangono del tutto oscuri i termini della attuale doglianza
concernente il vizio di omessa motivazione, posto che il tema della recidiva non
solo era estraneo al thema decidendum ma neppure aveva offerto materia per
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terzi non identificati sostanza stupefacente del tipo cocaina per un valore non

il ricorso di fronte al giudice del gravame, che, pertanto, su di esso non doveva
affatto esprimersi.
Parimenti infondata è la doglianza avente ad oggetto la mancata
concessione delle attenuanti generiche atteso che la motivazione offerta sul
punto sia dal giudice di primo grado che da quello di appello, la cui conformità
decisoria consente la contestuale valutazione della relativa congruità
motivazionale fondendosi ed integrandosi reciprocamente le due decisioni (cfr.,

44418), è del tutto esauriente; essa è, infatti, basata sulla insussistenza di
elementi positivi che potessero giustificare il riconoscimento delle dette
circostanzt insussistenza non smentita in alcun modo né in sede di gravame
né in sede di ricorso di legittimità; deve pertanto concludersi che al riguardo la
motivazione della sentenza impugnata è esente da pecche.
Cionondimeno la sentenza impugnata deve essere annullata, con
riferimento alla determinazione della pena inflitta al Chiaiese, trattandosi di
pena illegale.
Deve a tal proposito ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza
di questa Corte, a seguito della modifica normativa apportata dal legislatore al
comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, siffatta ipotesi, da fattispecie
attenuata della più generale ipotesi delittuosa prevista dalla norma in questione
è divenuta, a sua volta, autonoma ipotesi di reato (cfr. di recente: Corte di
cassazione, Sezione VI penale, 15 aprile 2015, n. 15642), il cui trattamento
sanzionatorio, oggetto di ripetuto interventi mitigatori, è attualmente assestato,
quanto alla pena detentiva, su di una forcella edittale che oscilla fra un minimo
di 6 mesi ed un massimo di 4 anni di reclusione.
Ciò posto è evidente che la pena, siccome determinata dal Tribunale di
Napoli, partendo da una pena base di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed euro
9.000,00 di multa, già comprensiva della previsione di cui al comma 5 del
citato art. 73 del dPR n. 309 del 1990, determinazione di pena ritenuta
conforme a giustizia anche dalla Corte di appello, deve, invece, affermarsi
come illegale, tenuto conto della doverosa applicazione della sopravvenuta lex
mitior.
La sentenza impugnata, ferma restando, ai sensi dell’art. 624 cod. proc.
pen., l’affermazione della penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato
a lui ascritto, divenuta oramai definitiva, deve, perciò, essere annullata quanto
alla dosimetria della pena a lui applicabile la quale dovrà essere, pertanto,
rimodulata conformemente ai sopravvenuti parametri legislativi, con rinvio, per
il relativo incombente, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
PQM
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ex multis, Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2013, n.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015
Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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