Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28210 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28210 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO MARIO 18/11/1971
COLONNA GIUSEPPE ANTONIO n. 16/9/1967
avverso la sentenza del 17/4/2013 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per
prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bari con sentenza del 17 aprile 2013 riformava la
sentenza del gup del Tribunale di Bari di condanna in giudizio abbreviato di
D’Ambrosio Mario e Colonna Giuseppe Antonio per il reato di estorsione
aggravata riqualificando il fatto come reato di cui all’art. 379 cod. pen..
Secondo la Corte, sulla scorta dell’accertamento compiuto grazie a
dichiarazioni de relato di collaboratori di giustizia sulla vicenda dell’estorsione ai
danni di Denora Francesco Antonio, a carico dei ricorrenti risultava dimostrata la
più limitata condotta di percezione, per conto di Dambrosio Bartolomeo, dei
proventi della estorsione quando, ormai, era già stata posta in essere. Il fatto
integrava perciò il minore reato di favoreggiamento reale ex articolo 379 c.p.
Colonna Giuseppe propone ricorso a mezzo del proprio difensore eccependo
innanzitutto la prescrizione del reato verificatasi il 25 gennaio 2013; con secondo

Data Udienza: 03/04/2014

motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla responsabilità in quanto, pur se
la sentenza dà atto della imprecisione e contraddittorietà delle dichiarazioni di
accusa, non affronta il tema di come sia possibile ritenere la certezza della
responsabilità del ricorrente.
D’Annbrosio Mario propone ricorso con atto a firma del proprio difensore
eccependo la prescrizione del reato anteriormente alla sentenza di secondo
grado.
Sono fondati il primo motivo di ricorso di Colonna e l’unico motivo di

A seguito della nuova qualificazione del reato fatta in sede di appello, anche
i termini di prescrizione risultano mutati e sono decorsi alla data sopra indicata,
quindi prima della pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto della
commissione del fatto il 25 luglio 2005.
Va comunque valutata la fondatezza del secondo motivo di ricorso proposto
da Colonna che contesta il merito della ritenuta responsabilità. Si tratta di
decisione necessaria ai fini dell’art. 578 cod. proc. pen. che, laddove vi sia stata
condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno cagionato dal reato,
impone la decisione in merito agli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili..
Tale motivo è, comunque, inammissibile in quanto espressamente invoca,
trascrivendo in larga parte l’atto di appello, una decisione in merito, chiaramente
al di fuori dei poteri del giudice di legittimità.
Restano ferme le statuizioni civili
P.Q.M.
Annulla senta rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione fer/1 restanti le statuizioni civili.
Roma il 3 prile 20.4
l’esten
Pierlui

e

il presidente
o

G ovanni De Roberto
,

D’Ambrosio.

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