Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2821 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2821 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIVU IONEL N. IL 18/04/1961
avverso la sentenza n. 348/2010 GIUDICE DI PACE di LATINA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per il ricorrente è presente l’avv. Giorgio Tetto, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.

1. Con sentenza del Giudice di pace di Latina, in data 3 luglio 2012, l’imputato
era condannato alla pena di giustizia per i delitti di percosse, minaccia ed ingiuria
in danno di Ulisse Zangrili.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. Giorgio Tetto,
deducendo nullità della pronuncia impugnata per inosservanza delle norme
processuali in materia di notificazione degli atti processuali. Il difensore premette
che la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata presso il
difensore di ufficio, nella qualità di domiciliatario, poiché la notifica al
destinatario era risultata impossibile “stante l’irreperibilità del destinatario in
Lanuvio”, anche perché l’indirizzo indicato non apparterrebbe alla toponomastica
del Comune. Negative le informazioni.
Il ricorrente deduce violazione degli articoli 161 e 159 cod. proc. pen., poiché a
suo giudizio non sussistono le condizioni richieste dall’articolo 161, comma 4, del
codice di rito, il quale richiede l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario
dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che renda impossibili le
notificazioni in quel luogo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
1.1 L’imputato ha formulato espressa dichiarazione di domicilio, previo
avvertimento ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., indicando in
Lanuvio, via Camporto n. 1, il luogo in cui eseguire le notificazioni degli atti del
procedimento penale, sottoscrivendo tutte le pagine del relativo verbale.
L’ufficiale giudiziario, preso atto della impossibilità di procedere a notifica del
decreto di citazione in tale luogo, a causa della inidoneità di tale dichiarazione (la
strada non risultava esistente nel comune di Lanuvio) ha correttamente

2

RITENUTO IN FATTO

notificato l’atto al difensore, come espressamente previsto dall’art. 161, comma
1, cod. proc. pen..
1.2 Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n.
28451 del 28/04/2011, Pedicone) il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e
164, cod. proc. pen. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato

complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della
notificazione, e si pone come alternativo a quello previsto dall’art. 157 cod. proc.
pen. per la prima notificazione all’imputato non detenuto; sistema che non può
essere contaminato con l’applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della
prima notificazione, che risultino incompatibili con esso (il richiamo dell’art. 163
all’art. 157 attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari
dell’atto e non al luogo o alle modalità della notificazione).
Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell’imputato, che ne sia stato
adeguatamente edotto, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare alla
autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2,
cod. proc. pen.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto
risulti impossibile per una delle cause previste dall’art. 157, comma 7, cod. proc.
pen., la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4,
stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste
dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
1.3 Va anche considerato il dovere di diligenza del difensore consegnatario delle
notificazioni (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, dep. 22/11/2002, Arrisoli, Rv
222553), sottolineato anche da alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (sentenza del 18 ottobre 2006, nel procedimento Hermi contro Italia;
sentenza del 28 febbraio 2008, nel procedimento Demebukov contro Bulgaria):
tenuto conto delle qualità professionali del difensore e degli obblighi derivanti dal
mandato fiduciario ricevuto ovvero per disposizione di legge, nel caso di nomina
di ufficio per l’imputato che ne sia sprovvisto, non sussistono ragioni per valutare
diversamente la sua idoneità a rendere adeguatamente edotto l’imputato della
natura giuridica dell’atto di cui sia destinatario, a seconda che egli sia
consegnatario dello stesso ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.
ovvero quale domiciliatario nominato ai sensi dell’art. 161 stesso codice,

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o eletto ovvero mediante consegna dell’atto al domiciliatario, si palesa quale

indipendentemente dalle modalità con cui l’atto è stato notificato al
consegnatario.
2. Per giunta in sede processuale, in tutto il giudizio di primo grado, il difensore
di fiducia, presente, non ha proposto alcuna eccezione, sicchè anche una
eventuale nullità derivante dalla irregolarità della notificazione risulta sanata.

distinguere tra i casi in cui le nullità determino “omessa citazione dell’imputato”,
rispetto alle quali la sanatoria dell’art. 184, comma 1, c.p.p. è inoperante, e le
altre nullità della citazione o della notificazione, che determinano una nullità di
ordine generale, a norma dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla
sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui
all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di
rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice.
La notifica al difensore, in presenza di dichiarazione di domicilio, non può
certamente considerarsi una notificazione inesistente, per cui l’ipotetico vizio
denunziato con il motivo di ricorso andava dedotto o rilevato nei termini di cui
all’art. 180 cod. proc. pen., mentre nel caso in esame è stata dedotta per la
prima volta con il ricorso per cassazione, quando era ormai preclusa la possibilità
di rilevarla.
3. In conclusione il ricorso proposto dall’imputato va rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013
Il consigliere estensore

I Presid t

2.1 Con riferimento alla notifica della citazione dell’imputato, infatti, occorre

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