Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28209 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28209 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CIACIULLI Nicola, nato a Gravina in Puglia il 26/8/1969
avverso la ordinanza n. 1411/2013 in data 6/2/2014 del Tribunale di Bari in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario FRATICELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6/2/2014, a seguito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il
Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso
l’ordinanza 27/10/2013 del Giudice per le indagini preliminari della stessa città
che aveva sostituito nei confronti dell’indagato la misura cautelare personale
della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ripristinava nei
confronti di CIACIULLI Nicola la misura custodiale carceraria in relazione ai reati
di concorso in ricettazione (artt. 110, 61 n. 2, 648 cod. pen.) e di concorso in
estorsione aggravata (artt. 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen.) con tale CIRILLO
Vito.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del CIACIULLI,
deducendo:

Data Udienza: 18/06/2014

1. Violazione degli artt. 177 e segg. cod. proc. pen. in relazione al combinato
disposto degli artt. 292, 299, 310 cod. proc. pen. per assoluta incertezza del
provvedimento impugnato. Evidenzia al riguardo il difensore che il Tribunale ha
esaminato e riformato un’ordinanza che non aveva attinenza con la posizione del
ricorrente dal momento non solo che nessuna ordinanza è stata emessa contro di
lui il 27/10/2013 ma che addirittura nell’ordinanza stessa si fa riferimento ad
altro soggetto (il CIRILLO).

agli artt. 275 e 274, lett. c), cod. proc. pen.; omessa e/o apparente motivazione
con riferimento alla sussistenza dell’esigenza cautelare.
Si duole il ricorrente che nel provvedimento impugnato è stata omessa ogni
valutazione circa il quadro cautelare e l’adeguatezza della misura applicata
oltretutto senza tener conto che durante il periodo in cui il CIACIULLI è stato
sottoposto alla misura custodiale massima ha dimostrato piena partecipazione
all’opera di rieducazione e non ha mai trasgredito alle prescrizione impostegli.

3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen.; illogicità e insufficienza della motivazione.
Lamenta, al riguardo, il ricorrente che il Tribunale nel provvedimento impugnato
non ha chiarito le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari non
sarebbe idonea a prevenire il rischio di recidivanza del CIACIULLI.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo di ricorso deve essere immediatamente evidenziato
che se le doglianze del ricorrente risultano essere assolutamente corrette,
tuttavia le stesse non sono idonee a determinare la nullità dell’ordinanza
impugnata per incertezza ovvero indeterminatezza della stessa.
E’ ben vero che in tre punti dell’ordinanza è riportato il nome del CIRILLO
(coimputato del ricorrente) in luogo di quello del CIACIULLI (il quale, a sua volta
in un passo della motivazione diventa anche CIACIUELLI), ma è altrettanto vero
che leggendo il provvedimento nella sua interezza non può porsi in dubbio il fatto
che si tratti di una decisione relativa all’odierno ricorrente.
Nel provvedimento stesso il nominativo del CIACIULLI è, infatti, correttamente
riportato non solo nell’incipit dell’ordinanza e nel dispositivo della stessa ma in
tutti i passi nei quali si tratta dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
che è stata impugnata e dell’imputazione che gli è stata elevata, in quelli che
riguardano il pericolo di recidivanza dello stesso ed in quelli nei quali si descrive
la personalità del medesimo.

2

2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione

Anche l’erronea indicazione della data del provvedimento del Giudice per le
indagini preliminari (27/10/2013 in luogo del 18/10/2013) rappresenta il chiaro
frutto di un errore materiale non idoneo ad inficiare la validità dell’ordinanza o da
ingenerare problemi di incertezza o di indeterminatezza sul contenuto della
medesima.
E’ infatti fuor di dubbio che innanzi al Tribunale di Bari è stata appellata dal PM in
data 25/10/2013 l’ordinanza del 18/10/2013 del Giudice per le indagini
preliminari della medesima città relativa alla sostituzione della misura cautelare

era la materia sottoposta alla decisione del Tribunale.
Del resto questa Corte, con decisioni che il Collegio condivide, ha già avuto modo
di chiarire che “in materia di misure cautelari, costituisce mero errore materiale,
e non violazione dell’art. 292, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., che
richiede a pena di nullità che l’ordinanza cautelare contenga l’indicazione delle
generalità dell’indagato, la imprecisione del solo “nome”, qualora risultino esatti
gli altri dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) e non vi siano dubbi
sulla corretta identificazione dell’indagato” (Cass. Sez. 6, sent. n. 21939 del
09/03/2006, dep. 22/06/2006, Rv. 234616) e, ancora, che – seppure con
decisione a suo tempo assunta con riguardo al contenuto di una sentenza ma
sulla base di un principio certamente applicabile anche alle ordinanze “l’erronea indicazione, nella sentenza di appello, della data della sentenza di
primo grado impugnata, costituisce errore materiale, e non comporta l’esistenza
di una nullità assoluta e insanabile” (Cass. Sez. 6, sent. n. 4960 del 06/04/1973,
dep. 22/06/1973, Rv. 124429).

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere oggetto di trattazione
congiunta alla luce della lamentata comune assenza, insufficienza e/o illogicità
della motivazione nell’ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza delle
esigenze cautelari che hanno portato al ripristino della misura cautelare massima
ritenendosi inadeguata quella degli arresti domiciliari già applicata dal Giudice di
prime cure.
In realtà bisogna tenere conto del fatto che l’ordinanza impugnata riguarda
l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini
preliminari di sostituzione della misura cautelare nei confronti del CIACIULLI e
quindi la motivazione della stessa prende principalmente quanto legittimamente
in considerazione i motivi di doglianza formulati dal PM appellante.
In pratica, il Tribunale ha dimostrato di condividere il contenuto dell’ordinanza
genetica con la quale fu applicata la custodia carceraria nei confronti dell’odierno
ricorrente, evidenziando come nella stessa si dava atto che il pericolo d .

3

nei confronti del CIACIULLI e non certo nei confronti del CIRILLO e che quella

recidivazione era stato ritenuto di significativo spessore tenuto conto sia delle
modalità del fatto sia della personalità del CIACIULLI (“soggetto già gravato da
diversi precedenti penali per delitti contro il patrimonio o, comunque, determinati
da motivi di lucro”) mentre nel provvedimento sostitutivo nulla si dice delle
ragioni per le quali detto pericolo possa ritenersi scemato.
La motivazione adottata dal Tribunale del riesame con riguardo alla sussistenza
delle esigenze cautelari (la presenza dei gravi indizi di colpevolezza non è posta
in dubbio neppure dalla difesa del ricorrente) che consentirono l’avvio

corretto richiamo per relationem all’ordinanza genetica del 27.5.2013.
D’altro canto è consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per
relationem sia legittima «quando: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice
rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua
rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto
sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e
ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non
venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto
dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda
attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di
gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o
dell’impugnazione» (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del 21.6.2000 dep.
21.09.2000 Rv. 216664).
Ma vi è di più. Il Tribunale del riesame è ritornato sul punto aggiungendo proprie
ulteriori osservazioni ed evidenziando, con motivazione sintetica ma certamente
congrua, che il breve lasso di tempo trascorso dal CIACIULLI in custodia
intracarceraria non possa ritenersi sufficiente ad aver determinato un’efficacia
deterrente rispetto ad una personalità profondamente deviata quale risulta
essere quella del ricorrente, con la conseguenza, pure testualmente esplicitata
nel provvedimento, che il CIACIULLI “non offre sufficienti garanzie in ordine alla
spontanea osservanza delle prescrizioni correlate a misure diverse da quella
carceraria”.
Quella appena riportata è una valutazione “attualizzata” delle esigenze cautelari
di tipo prognostico e di puro merito che, di fatto disattende le contrarie
argomentazioni proposte dalla difesa. Detta valutazione non è sindacabile in
questa sede di legittimità nella quale la Corte è chiamata a valutare
esclusivamente la congruità e la logicità della motivazione del provvedimento
impugnato nonché l’assenza nello stesso di contraddizioni.

4

dell’originario trattamento custodiale consiste, innanzitutto (ma non solo), in un

Per il resto il Tribunale ha risposto in motivazione alle doglianze dell’appellante
affermando che il mero decorso del tempo trascorso dal CIACIULLI in carcere, in
presenza degli ulteriori elementi di cui si è detto, non è elemento sufficiente a
ritenere attenuate le originarie esigenze cautelari.
Ciò di fatto corrisponde ad un più volte ribadito orientamento di questa Corte,
che il Collegio condivide, secondo il quale “in tema di misure cautelari personali,
l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal
solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale

sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del
trattamento cautelare” (ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 1858 del 09/10/2013,
dep. 17/01/2014, Rv. 258191).
A fronte, quindi, della riscontrata assenza di elementi di insufficienza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, anche i motivi di
ricorso di cui ai superiori punti 2 e 3 sono da ritenersi infondati.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.Esec. c.p.p.

Così deciso i Roma il giorno 18 giugno 2014.

delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA