Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28209 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28209 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
nei confronti di:
VETTORETTO Walter, nato a Pordenone il 14 ottobre 1988;

avverso la sentenza n. 880 del 2013 emessa dal Tribunale di Pordenone il 19
novembre 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,
il quale ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso del Pm.

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Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha
impugnato di fronte a questa Corte la sentenza con la quale il locale Tribunale
aveva mandato assolto Vettoretto Walter dalla imputazione di cui all’art. 255
comma 3, del dlgs n. 152 del 2006, per avere abbandonato in un’area
ubicata nel Comune di San Quirino circa metri cubi 2 di lastre di eternit
omettendo, altresì, di ottemperare all’ordinanza con la quale il Sindaco del

sicurezza l’area in questione rimovendo le predette lastre.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto che non essendo utilizzabili le
dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Vettoretto alla Pg e non risultando altre
emergenze processuali a carico dell’imputato, questi doveva essere assolto.
Nell’impugnare la sentenza del Tribunale il Procuratore della Repubblica
ha rilevato la contraddittorietà e la illogicità delle motivazione della decisione
censurata.
Invero la imputazione mossa al Vettoretto non concerne l’avvenuto
deposito dei rifiuti ma l’omessa ottemperanza alla ordinanza sindacale, per la
quale risultano essere irrilevanti le dichiarazioni rese dell’imputato alla Pg e
ritenute inutilizzabili del Tribunale.
La prova della penale responsabilità del prevenuto è, invece, desumibile
dalla notificazione della ordinanza sindacale e dalla inottemperanza a quanto
in essa disposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato fondato e, pertanto, esso merita accoglimento.
Va, infatti, rilevato che al prevenuto è stata contestata la violazione
dellì’art. 255, comma 3, del dlgs n. 152 del 2006, per avere questi omesso di
ottemperare alla ordinanza sindacale n. 29 prot. gen. del 5 settembre 2011,
con la quale gli era ingiunto di mettere in sicurezza l’area ove aveva depositato,
in assenza di autorizzazione, lastre di eternit per un complessivo volume di 2
metri cubi.
Osservava il Tribunale, nel prosciogliere il Vettoretto dalla imputazione a
lui ascritta, che risultavano essere inutilizzabili le dichiarazioni rese dal
prevenuto ai Carabinieri di Aviano e con le quali egli si era autoaccusato di
avere gettato, alcuni giorni prima del 29 agosto 2011, le lastre di eternit di cui
sopra.
Deve, al riguardo, segnalarsi la assoluta inconferenza della motivazione
assolutoria riportato dal Tribunale friulano, posto che la imputazione contestata
al Vettoretto – lungi dal riguardare l’avvenuto deposito incontrollato del
materiale in questione, in relazione al quale si sarebbe giustificato il rilievo in
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detto Comune in data 5 settembre 2011 gli aveva ingiunto di mettere in

ordine alla inutilizzabilità della dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputato
alla Polizia giudiziaria in assenza delle garanzia della difesa – ha, invece, ad
oggetto l’omessa ottemperanza alla ordinanza sindacale a quello notificata il
successivo 5 settembre 2011, relativamente alla quale le predette dichiarazioni
non svolgono alcun ruolo probatorio.
È, pertanto, del tutto illogica la motivazione della sentenza del Tribunale;
con essa, infatti, pur essendosi dato atto della circostanza che, nonostante la

quale gli si ingiungeva la rimozione dei predetti rifiuti, il materiale in questione,
una volta scaduto il termine dato per l’ottemperanza ad essa, era rimasto in
loco, il giudice di primo grado ha tuttavia pronunziato sentenza di assoluzione
dell’imputato, peraltro con la formula “per non aver commesso il fatto”, che
appare ulteriormente inappropriata rispetto alla fattispecie, presupponendo la
stessa la esistenza di un altro soggetto, parimenti omittente, che sarebbe stato
gravato del negletto obbligo di rimozione.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice
competente in grado di appello, trattandosi di accoglimento di ricorso per
cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Pordenone per saltum,
individuato nella Corte di appello di Trieste.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di
Trieste.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015

adozione della ricordata ordinanza sindacale a carico del Vettoretto e con la

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