Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28208 del 07/10/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28208 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GENTILI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECCHIOTTI Luciano, nato a Capena (Rrn) il 7 ottobre 1948;
avverso la sentenza n. 302 del 2012 emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto il 12 luglio 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO,
il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione;
sentita, per il ricorrente, l’avv.ssa Simona GRAZIOSI, del foro di Roma, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.
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Data Udienza: 07/10/2015
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2012 il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di
Castelnuovo di Porto, ha dichiarato la penale responsabilità di Vecchiotti
Luciano in ordine ai reati di cui agli artt. 93 e ss e 64 e ss del dPR n. 380 del
2001, in quanto aveva realizzato le opere edilizie a lui contestate sub a) della
rubrica, e per le quali egli era stato prosciolto stante l’avvenuta concessione
del permesso a costruire in sanatoria, in assenza dei prescritti avvisi previsti
tecnico abilitato.
Il prevenuto è stato, pertanto, condannato alla pena di giustizia ed è stata
altresì disposta, ai sensi dell’art. 95 del dPR n. 380 del 2001, la demolizione
delle opere abusive.
Ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il Vecchiotti
lamentando che la zona ove erano state realizzate le dette opere è
caratterizzata per essere classificata, sino al 2006 con pericolosità sismica
molto bassa e, pertanto, sino a tale epoca non era sottoposta alla relativa
normativa.
Osservava altresì, quanto alla pretesa violazione della normativa relativa
alla realizzazione di opere in cemento armato, che le opere di cui alla
contestazione non hanno comportato la utilizzazione di tale materiale.
Lamentava, infine, l’ordine di demolizione, per la adozione del quale non
sussisterebbero i presupposti di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata, essendosi i reti per i quali
è stata emessa la sentenza di condanna estinti per prescrizione.
Osserva, infatti, la Corte che, a carico dell’imputato è stata elevata la
contestazione avente ad oggetto – oltre che la realizzazione di opere edilizie inP
assenza del prescritto permesso a costruire o di altro titolo abilitativo
(imputazione per la quale lo stesso Tribunale ha dichiarato non doversi
procedere essendo, medio tempore, intervenuta la concessione del permesso in
sanatoria) – la violazione, fra l’altro, degli artt. 64, 65, 71 e 72 del dPR n. 380
del 2001, i quali disciplinano, sottoponendola a determinati vincoli sia di
carattere procedimentale sia di carattere tecnico, la realizzazione di opere
edilizia nelle quali vi è l’utilizzazione di conglomerato cementizio armato, e degli
artt. 83, 93, 94 e 95 del medesimo dPR n. 380, in materia di realizzazione di
costruzioni in zone classificate sismiche.
Con riferimento alla prime delle due contestazioni per le quali vi è stata
pronunzia di condanna, rileva il Collegio che si deve ritenere esulante dal fuoco
delle medesime la realizzazione di manufatti che, ancorché edificati, in assenza
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dalla legislazione antisismica ed in assenza del progetto esecutivo redatto da
delle prescritte autorizzazioni, siano stati costruiti attraverso la posa in opera di
strutture metalliche in acciaio od altri metalli, laddove ciò non abbia comportato
la applicazione di una tecnica costruttiva che utilizzi il cemento armato (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 17 aprile 2014, n. 17022).
Nel caso in esame non emerge che il Giudice del merito abbia svolto un
adeguato accertamento sul punto, apparendo, anzi, che, secondo il tenore del
capo di imputazione, le opere addebitate al Vecchiotti siano state tirate su o
ovvero di pannelli prefabbricati pur con elementi di profilati metallici ma in
assenza di strutture di cemento armato.
Tale inadeguata ricostruzione fattuale, ridondante a livello di manifesta
illogicità della sentenza nonché di possibile violazione di legge, potendo
apparire la disposizione sanzionatoria applicata per un’ipotesi non riconducibile
alla previsione in essa contemplata, comporterebbe, in astratto, l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata acciocché siano colmante, dal giudice del
rinvio le descritte lacune motivazionali.
Tuttavia, l’ampio decorso del tempo dal momento in cui i reati sono stati
v
commessi, pur tenuto conto della loro natura di reati permanenti, per i quali la
~0 è comunque cessata al momento dell’avvenuto sequestro delle opere,
fa si che, in assenza di fattori che rendano evidente la necessità dell’immediato
proscioglimento del prevenuto con formula assolutoria più favorevole, debba
comunque essere pronunziato, sia con riferimento alla violazione della
normativa tecnica in materia di costruzioni in cemento armato sia per la
violazione della disciplina avente ad oggetto la realizzazione di manufatti in
zona classificata sismica, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
stante l’intervenuta prescrizione dei residui reati contestati.
La pronunzia de qua travolge anche l’ordine di demolizione delle opere
abusive.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i residui reati estinti
per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015
Il Consigliere estensore
Il resid
avvalendosi di elementi portanti costituiti da travature in legno e muratura