Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2820 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2820 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI ROMA
nei confronti di:
1) DRIGO CLAUDIO (CONSULENTE TECNICO)
avverso l’ordinanza n. 5291/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D,Qtt. GI14EPE GRASSO; t te.
lette/sen~ le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 30/11/2012

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica con provvedimento del
27/3/2012, nel processo a carico di Ceesay Babarry, dispose restituirsi (R.G. dib.
n. 5494/012) gli atti al P.M., con il quale quest’ultimo aveva trasmesso al primo
istanza di liquidazione del consulente tecnico Lionetti, perché provvedesse alla
stessa.

predetto provvedimento, del quale lamenta l’abnormità funzionale (S.U.
26/3/2009, n. 25957), avendo determinato una stesi processuale, in quanto
imponeva al P.M. adempimento che si sarebbe concretizzato in un atto nullo.
Tale, infatti, doveva reputarsi la liquidazione disposta da organo privo di
competenza funzionale.
Invero, l’interpretazione del giudice appariva in contrasto con l’art. 168 del
d.P.R. n. 115/2002, il quale dispone nei seguenti termini testuali. «La
liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di
custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che
procede.» Poiché al momento della richiesta il processo pendeva innanzi al
tribunale non poteva condividersi la determinazione del giudice, peraltro,
conformemente al consolidato orientamento di legittimità.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e, pertanto, annullarsi
l’ordinanza impugnata.

4. Il ricorso merita di essere accolto.

5. Secondo l’orientamento finora consolidato di questa Corte (cfr., fra le tante,
S.U. 24/4/2002, n. 25161, Rv 221660; Sez. IV, 5/11/2008, n. 44558, Rv
242003; Sez. IV, 4/2/2009, n. 19650, Rv 243444; Sez. IV, 6/12/2011, n.
10744, Rv 252657; Sez. IV, 5/4/2012, n. 252687, Rv 252687) compete al
magistrato che procede e che, quindi, ha la disponibilità del fascicolo, provvedere
alla liquidazione delle spese in parola.
E’ bene ricordare (come, peraltro, ebbe a fare la sentenza n. 44558/08) che una
tale interpretazione prese le mosse dall’approfondimento effettuato in sede di
S.U. (sent. n. 25161/02); quella decisione, infatti, non essendo ancora entrato in
vigore il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, introdotto con il d.P.R. n. 115 del 30/5/2002, non poggiò,

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorreva avverso il

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all’evidenza, la scelta interpretativa sul contenuto dell’art. 168 di quel corpo
normativo.
Il regolamento della materia, da intendersi uniforme, in quanto concernente
vicende per così dire esterne ed accessorie al processo, venne rinvenuto nell’art.
263, cod. proc. pen., il quale in correlazione con l’art. 695, cod. proc. pen.,
stabiliva, in definitiva, il criterio attributivo di cui s’è detto, per tutte le fasi
(anche quella delle indagini preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio.
E’ ben vero che l’art. 168 del d.P.R. n. 115/02 ha confermato il detto principio,
dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal
magistrato che procede», ma trattasi, all’evidenza, d’intervento normativo che
non poteva avere avuto alcuna incidenza sulla descritta posizione ermeneutica.
6. Assai di recente questa Corte (Sez. I, 10/10/2012), partendo dall’assunto che
l’art. 168 cit. non aveva innovato il comb. disp. degli artt. 232, cod. proc. pen e
73 disp. d’attuaz., è giunta all’opposta conclusione che, quale che sia la fase o il
grado del procedimento al momento dell’istanza di liquidazione del consulente
tecnico del P.M., spetti sempre a quest’ultimo decidere sulla stessa, anche
perché, nel caso in cui l’attività dell’ausiliario predetto non fosse refluita nel
processo vero e proprio, solo il P.M. sarebbe in grado di vagliarne l’entità.
7. Il mutamento interpretativo proprio perché poggiante, come si è visto, sopra
un argomento che non è stato, all’origine, collocato a base dell’opposta opinione,
non convince. In ogni caso, sulla portata della nuova norma introdotta possono
valere le osservazioni di cui appresso.
8. Conviene prendere in rassegna il significato dell’evocato combinato disposto
L’art. 232, cod. proc. pen., disciplinando la perizia, si limita a stabilire che il
compenso è liquidato dal giudice che l’ha disposta, con decreto e secondo «le
norme delle leggi speciali». L’art. 73 delle disp. d’attuaz. sancisce
testualmente; <> (Sez. IV, n. 44558/2008).

13. Infine appare opportuno soggiungere che, allo stato, in assenza di un
contrasto radicato, non appare opportuno investire della questione le S.U.

14. Ciò posto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti
trasmessi al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma per l’ulteriore corso

Così de o in Roma il 30/11/2012

Il Consi

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Il presidente
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OR SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

a determinare una stasi del procedimento in questione – costituisce

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