Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28199 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28199 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECERE ALBERTO N. IL 03/12/1973
avverso la sentenza n. 3092/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
—Thc5
che ha concluso per 3i_ rey_.5__A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 19 maggio 2014, la Corte di Appello di Napoli confermava la
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa il 19 marzo 2009 con la quale
Alberto CECERE, imputato del reato di cui all’art. 6 comma 2 della L. 401/89 (fatto commesso
il 12 gennaio 2008 con la recidiva reiterata) era stato condannato, con la applicazione della
recidiva, alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa.
1.2 Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore di

comma 2 della L. 401/89) per avere la Corte di merito ritenuto che il provvedimento del
Questore (con il quale era stato imposto al CECERE di comparire presso gli Uffici della
Questura di Caserta in occasione delle gare che vedevano impegnata la ASD CASERTA CALCIO
ed altri clubs professionisti e dilettanti relativi a campionati nazionali ed esteri ivi comprese le
partite amichevoli) non poteva riguardare competizioni calcistiche della squadra

juniores:

lamenta, il ricorrente che in relazione ai contenuti del provvedimento limitativo del Questore ed
in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 512 del 2002, il
riferimento all’art. 6 della L. 401/89 alle manifestazioni sportive specificamente indicate va
inteso nel senso che le gare debbono essere individuabili con certezza da parte del destinatario
del provvedimento con la conseguenza che rimarrebbero escluse dall’ambito di operatività
della norma suddetta quelle competizioni “minori”, prive di qualsivoglia programmazione e
comunicazione. Con un secondo motivo la difesa deduce che le gare riguardanti gli

juniores

sarebbero comunque escluse dalla sfera di applicazione della norma in esame in quanto a suo
dire la categoria “juniores” non è assimilabile alla categoria “dilettanti”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato in punto di fatto che al
CECERE era stato imposto da parte del Questore di Messina l’obbligo di comparire presso gli
Uffici della Questura di Caserta in occasione di gare che vendono la partecipazione della
squadra “ASD CASERTA CALCIO” e di altri clubs professionisti e dilettanti relativi ai campionati
nazionali ed esteri, nonché a tutti gli altri eventi calcistici, comprese le amichevoli disputate sul
territorio nazionale e sul territorio degli altri Stati appartenenti all’U.E.”. A tale obbligo
l’imputato non aveva ottemperato in quanto in data 12 gennaio 2008, giorno in cui si era
disputata una gara del torneo juniores non si era presentato agli Uffici di P.G.
2. La difesa lamenta che trattandosi di gare minori fuori dal circuito di programmazione e
soprattutto non adeguatamente pubblicizzate e dunque non conoscibili preventivamente dal
destinatario del provvedimento limitativo del Questore, l’obbligo di presentazione non poteva
valere in caso di disputa di una gara del torneo juniores.
2.1 A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata precisando
che il riferimento, contenuto nel citato art. 6, a “manifestazioni sportive specificamente
1

fiducia lamentando, con un primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale (art. 6

indicate” richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile,
sia per la evidente lunghezza della elencazione, sia perché non è dato sapere, in relazione alla
possibile lunga durata della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma
che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento, il quale ha
l’onere di tenersi informato sul punto. Tale determinabilità va verificata in concreto, caso per
caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per
quelle partite (in particolare, gare amichevoli) che siano decise in rapporto ad esigenze

conoscibilità incide inevitabilmente sull’esigibilità dell’obbligo di presentazione all’autorità di
pubblica sicurezza, mancando il requisito della deterrninabilità da parte del destinatario
dell’obbligo medesimo.
2.2 La conoscibilità da parte del destinatario del provvedimento, limitativo può essere
desunta in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento
questorile e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti attraverso i
calendari ufficiali dei campionati e dei tornei o le notizie pubblicate nei mass-media. (Sez. 3^
4.3.2014 n. 23958, Valeri, Rv. 259659).
2.3 Ciò consente di ritenere che anche le gare amichevoli, tranne quelle cd. “minori”
disputate in contesti temporali particolari (come gli incontri disputati dalla squadra in ritiro in
determinate località del territorio nazionale in vista della preparazione atletico-tattica ai
campionati che non possono a stretto rigore definirsi gare amichevoli), diventano determinabili
da parte del destinatario del provvedimento del Questore in quanto questi solitamente è un
sostenitore della squadra del cuore come tale al corrente degli impegni della “sua” squadra.
(Sez. 3″ 17.12.2008 n. 11151, Marchesini e altro, Rv. 242990)
2.4 Si è in ogni caso affermato il principio che rimangono esclusi dalla sfera di operatività
della norma gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e privi di
preventiva programmazione (Sez. 3^ 16.2.2011 n. 8435, Fratea, Rv. 249363).
3. Nel caso di specie, alla stregua dei principi testè enunciati, non risulta una adeguata
motivazione con riferimento alla preventiva conoscibilità della gara juniores disputata dalla
ASD CASERTA CALCIO il 12 gennaio 2008 anche perché il riferimento indicato nel
provvedimento è “alla squadra ASD CASERTA CALCIO” senza altre specificazioni: in particolare
non è dato conoscere se si trattava di un incontro di calendario previsto per le squadre
partecipanti al campionato juniores riservato – per quanto riguarda lo sport del calcio – a
ragazzi compresi nella fascia di età tra i diciassette ed i diciannove anni di età.
3.1 E’ pur vero che i campionati o tornei juniores rientrano nella macrocategoria delle gare
dilettanti e quindi sono in linea astratta inclusi nel provvedimento del Questore; ma è altresì
indubbio che proprio perché si tratta di gare “minori” disputate da giovani non facenti parte né
della prima squadra, né della squadra “primavera” (partecipante a campionato apposito
adeguatamente pubblicizzato e calendarizzato), occorreva che venisse accertato in concreto
quale forma di pubblicità e quale tipo di programmazione avesse la partita degli juniores
2

peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa

disputata il 12 gennaio 2008, giorno precedente a quello in cui era impegnato la squadra
principale nel quale l’imputato aveva, invece, adempiuto al relativo obbligo.
4. Sotto diverso profilo va poi precisato che quando nel provvedimento del Questore di fa
riferimento ad una squadra ben individuata ci si intende riferire alla squadra principale, in
quanto interpretare estensivamente il termine “squadra” estendendolo alle compagini minori
(come la squadra partecipante al torneo “juniores”, la squadra partecipante al campionato
“esordienti” e la squadra partecipante ai tornei “giovanissimi”, “pulcini” e “primi calci”)

di apposite precisazioni non indicate del provvedimento del Questore.
4.1 Peraltro nel sistema calcio governato dalle regole emanate dalla F.I.G.C. ed in
particolare dal settore dilettanti, solo la categoria di calciatori juniores è affiliata alla L.N.D.
(Lega Nazionale Dilettanti) e la squadra che li annovera nelle sue file può considerarsi a tutti
gli effetti quadra dilettante; di contro le altre categorie di giovani calciatori (“giovanissimi”,
“esordienti”, “pulcini” e “primi calci” appartengono e risultano affiliati al settore Giovani e
Scolastico della F.I.G.C., del tutto diverso dal settore “dilettanti”. Ne consegue che la asserita
distinzione sostenuta dalla difesa tra la categoria “juniores” e la categoria “dilettanti” è inesatta
in quanto i calciatori “juniores” rappresentano il primo gradino della categoria dilettanti, quanto
meno nell’ambito del giuoco del calcio disciplinato dalla F.I.G.C.
4.2 L’espressione “ASD CASERTA CALCIO e di altri dubs professionisti e dilettanti relativi a
campionati nazionali ed esteri”, contenuta nella prima parte del provvedimento del Questore è,
in ogni caso, in sé generica così come gli altri “eventi calcistici, comprese le amichevoli” nella
misura in cui non consente al destinatario del provvedimento di conoscere adeguatamente gli
impegni non solo della squadra del cuore (il riferimento è alle gare amichevoli dalla stessa
disputate) ma anche e soprattutto delle squadre minori partecipanti a gare non conoscibili
preventivamente. Nessuna verifica risulta compiuta dalla Corte territoriale circa una adeguata
pubblicizzazione di incontri riguardanti gli juniores della ASD CASERTA CALCIO, né emerge
alcuna motivazione sul punto.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Napoli che dovrà in quella sede, alla luce dei principi enunciati da questa
Corte verificare la concreta conoscibilità da parte del destinatario del provvedimento questorile
della gara disputata il 12 gennaio 2008 e della sua programmazione e calendarizzazione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015.

significherebbe ampliare in modo ingiustificato una definizione di per sé generica e meritevole

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