Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28197 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28197 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Petrovic Tanja n. il 9.6.1977
avverso l’ordinanza n. 801/2012 pronunciata dal Tribunale di Padova
il 31.7.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. V.
Geraci, che ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
1. — Tanja Petrovic ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto in data 31.7.2013, con il quale il tribunale di Padova, su
formale richiesta proveniente dall’Agenzia delle entrate (ai sensi
dell’art. 112, d.p.r. n. 115/2002), ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore della ricorrente, dovendo
quest’ultima ritenersi titolare di un reddito familiare complessivo superiore ai limiti di legge per l’ammissione al beneficio invocato.
Con il ricorso proposto, la Petrovic censura il provvedimento
impugnato per aver disposto la revoca dal beneficio in esame in difetto dei presupposti di legge, avendo il giudice a quo ricompreso, tra i
redditi familiari dell’istante, anche quello del coniuge convivente,
imputato per maltrattamenti in famiglia ai danni della ricorrente e,
pertanto, in violazione dell’art. 76, co. 4, d.p.r. n. 115/2002 che impone la considerazione, ai fini dell’ammissione al beneficio, del solo
reddito personale dell’istante, nei processi (come quello in relazione
al quale la Petrovic era stata ammessa al gratuito patrocinio) in cui gli
interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
2. – Preliminarmente, rileva il collegio come il ricorso proposto dalla Petrovic (parte offesa nel procedimento penale in relazione
al quale è stata avanzata l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio) debba ritenersi inammissibile, essendo stato sottoscritto, detto
ricorso, unicamente dalla parte personalmente, e non già da un difensore a ciò legittimato.
Sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento fatto
proprio dalla giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale deve
ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione personalmente proposto dalla parte offesa avverso l’ordinanza reiettiva del reclamo contro il decreto che abbia rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato (ovvero, allo stesso modo, avverso il decreto di revoca del beneficio del patrocinio, come nel caso di specie), in quanto
le parti del processo diverse dall’imputato non sono legittimate a

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proporre personalmente ricorso per cassazione; legittimazione che
spetta solo all’imputato, perché solo nei suoi confronti è prevista
espressamente la deroga al criterio generale della necessità della rappresentanza tecnica in sede di legittimità (v. Cass., Sez. 4, n.
25411/2012, Rv. 253308).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

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