Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28196 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28196 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Faella Maria n. il 26.5.1961
avverso il decreto n. 92/2012 pronunciato dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 5.3.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. V.
Geraci, che ha richiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 3.5.2013, Maria Faella ha proposto ricorso
per cassazione avverso il provvedimento in data 5.3.2013 (notificato il
13.4.2013), con il quale il giudice per le indagini penali presso il tribunale di Nocera Inferiore ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato già conseguito dalla Faella, essendo emerso come
quest’ultima usufruisse di risorse economiche incompatibili con i requisiti prescritti per il godimento del beneficio in esame.
Con il ricorso proposto, la Faella censura il provvedimento impugnato per avere il giudice a quo del tutto superficialmente esaminato le
risultanze delle indagini condotte dall’amministrazione finanziaria,
omettendo di considerare il perdurante possesso, da parte della stessa,
dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio revocatole.
Con nota in data 5.11.2013, il procuratore generale presso la corte
di cassazione ha concluso per la qualificazione del ricorso come impugnazione ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, con la restituzione degli
atti al giudice competente.
Considerato in diritto
2. – Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in tema di patrocinio dei non abbienti, il ricorso per cassazione
che sia stato indebitamente proposto (come nella specie) avverso il
provvedimento con il quale sia stata revocata d’ufficio l’ammissione al
beneficio può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 568, co. 5, c.p.p., quale ricorso all’autorità giudiziaria competente, secondo le previsioni
dell’art. 99 del d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass., Sez. 4, n. 34764/2012, Rv.
253514), atteso che avverso il provvedimento di revoca d’ufficio
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – anche a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L.
n. 115 del 2005 – non è esperibile il ricorso per cassazione (previsto nel
solo caso di decreto adottato su richiesta dell’amministrazione finanziaria, nel caso in esame non risultata), bensì il ricorso in opposizione di
cui all’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all’ufficio giudiziario cui
appartiene il giudice che ha disposto la revoca (Cass., Sez. 4, n.
6420/2011, Rv. 251938; Cass.., Sez. 4, n. 46862/2011, Rv. 252138).
In conformità a tale principio – in questa sede integralmente
condiviso e confermato -, dev’essere pertanto disposta la riqualificazione dell’odierno ricorso nell’opposizione di cui all’art. 99 cit., con la con-

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, qualificata l’impugnazione come
ricorso ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

seguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Nocera
Inferiore per quanto di competenza.

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