Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28195 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28195 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dahby Adil n. il 1.1.1979
nei confronti di:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
avverso l’ordinanza n. 5586/2012 pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 17.6.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. F.
Baldi, che ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 11.7.2013, a mezzo del proprio difensore,
Adil Dhaby ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in
data 17/18.6.2013, con cui il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’opposizione ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 avverso il provvedimento del 17.10.2012 a mezzo del quale il medesimo tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente diretta al conseguimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in ragione
della mancata produzione, da parte dello stesso, della dichiarazione
consolare relativa ai redditi prodotti all’estero, attesa la condizione di
cittadino di Stato non appartenente all’unione europea rivestita da
Adil Dahby, ai sensi dell’art. 79 d.p.r. n. 115/2002.
Con il ricorso proposto, Adil Dahby censura il provvedimento
impugnato per avere il tribunale torinese erroneamente omesso di rilevare il carattere illegittimo della dichiarazione d’inammissibilità
dell’istanza di ammissione al beneficio in esame per la mancata produzione del richiesto certificato consolare, avendo lo stesso ricorrente
legittimamente prodotto, in suo luogo, la prevista dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 94 d.p.r. citato.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio — in armonia con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità venutosi confermando nel tempo — come,
in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza presentata dall’imputato straniero non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all’estero, potendo il decreto di ammissione al beneficio essere successivamente (in ipotesi) revocato, là dove, entro i
termini di legge, tale certificazione non dovesse essere prodotta
(Cass., Sez. 4, n. 17003/2009, Rv. 243477; Cass., Sez. 4, n.
43312/2008, Rv. 242035).
Sul punto, questa corte ha rilevato (come incidentalmente affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 369 del
2007) come la mancata produzione della certificazione consolare

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comporti l’inammissibilità della domanda soltanto in difetto (non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 94,
comma 2, d.p.r. n. 115 del 2002.
Al riguardo, neppure è previsto, a pena d’inammissibilità della
domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell’art. 94, comma 3, il
l’interessato può produrre la certificazione (né logicamente potrebbe
esserlo, atteso che, in tali casi, la domanda è accolta); ciò nondimeno,
qualora, nel termine anzidetto, la certificazione non sia stata prodotta, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell’art. 112, comma
i, lett. c), del citato d.p.r.; a ciò deve provvedere – lo si ricava dall’art.
112, comma 3 – il giudice che procede al momento della scadenza dei
termini suddetti.
Se, tuttavia, detto giudice non revoca il decreto di ammissione,
non può provvedervi altro giudice (tanto meno invocando un’insussistente causa d’inammissibilità della domanda) qualora nel frattempo
la certificazione sia stata prodotta, non assumendo detta tardiva produzione carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva, ma potendo semmai, a quel punto, essere considerata ridondante.
Né può essere confusa, l’ipotesi di revoca dianzi indicata, con
quella di cui all’art. 112, comma i, lett. d), che va disposta, anche se il
processo è ormai definito (purché non oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Ipotesi
quest’ultima estranea al caso in esame, in cui non risultava essersi verificato detto presupposto di fatto (l’accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito), ma si trattava soltanto della
mancanza della certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva.
Sulla base di tali premesse, in accoglimento del ricorso proposto dall’istante, dev’essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale di sorveglianza di Torino per
nuovo esame.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino
per il corso ulteriore.

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

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