Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28195 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28195 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACCHETTO FRANCESCO N. IL 28/07/1968
avverso la sentenza n. 274/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
GIACCHETTO FRANCESCO era dichiarato responsabile di furto con destrezza e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Roberta Alessandrini, denunciando vizio di motivazione in
ordine al giudizio di responsabilità ed in relazione all’affermazione della
sussistenza dell’aggravante della destrezza, della recidiva ed al diniego delle

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limita a
formulare delle doglianze senza alcuna argomentazione concreta;
– che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel
caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere stensore

Il presidente

attenuanti generiche;

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