Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28193 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28193 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catania, nei confronti di :

CONTE Francesco, n. a Catania il 6\7\1983

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di
Catania del 22\10\2012 (n. 1576\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento co rj
rinvio dell’ordinanza;

Data Udienza: 21/03/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica di Catania, lamentando il vizio di motivazione dell’ordinanza. Invero dagli
atti processuali emergeva chiaro che il Conte era il conducente del motorino Honda SH
su cui sedeva anche tale Costanza Benito. I verbalizzanti avevano visto i due
avvicinarsi ad un’auto Fiat Punto (di cui aveva le chiavi il Costanza) e prelevare
qualcosa. Successivamente si erano avvicinati all’occupante di altra auto che prima
aveva preso contatto con il coimputato Pasture. Al conducente del mezzo
consegnavano qualcosa, questi corrispondeva banconote al Pastura. Intervenuti con
immediatezza, indosso al Pastura venivano rinvenuti C 400; il Costanza, invece,
veniva trovato in possesso della chiave della Fiat Punto, al cui interno venivano
rinvenute 350 dosi di cocaina (gr. 80) e 100 dosi di marijuana (gr. 250).
Rilevava il P.M. che dalla ricostruzione dei fatti emergeva la presenza dei gravi indizi a
carico del Conte, conducente del motociclo can il quale era stata prelevata la sostanza
e consegnata all’acquirente.
CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero il Tribunale del riesame è giunto alla valutazione della insussistenza dei gravi
indizi sulla base dell’analisi del verbale di arresto.
In tale verbale il nome del Conte è relegato nelle parte finale dell’atto, in cui si legge
“… il motociclo condotto da Conte Francesco risulta intestato a ….”.
Ha osservato il Tribunale che l’azione criminosa si era svolta ed articolata in una
pluralità di fasi, cadute sotto la percezione visiva di operanti diversi e dalla laconicità
del verbale, in relazione alla specifica condotta del Conte, non si rilevava can
precisione quale fosse stata la condotta partecipativa dell’indagato nelle varie fasi
dell’azione descritte nel verbale.
La coerenza della motivazione del provvedimento, non intaccata dalle argomentazioni
del ricorso e la non manifesta illogicità del provvedimento, impongono il rigetto del
gravame.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013
Il Consigliere estensore

1. Con ordinanza del 22\10\2012 il Tribunale del Riesame di Catania annullava la
misura della custodia in carcere, adottata dal locale G.I.P. in sede di convalida
dell’arresto nei confronti di Conte Francesco.
Osservava il Tribunale che il verbale di arresto non dava contezza dello specifico ruolo
svolto dal Conte rispetto agli altri coimputati e neanche lo citava come presente sul
motorino al momento i cui di due occupanti dello stesso prelevavano da un’auto la
sostanza per poi consegnarla agli acquirenti. Solo alla fine del verbale era detto che il
Conte si trovava alla guida dell’SH, ma non si specificava se lo era stato anche al
momento dello svolgimento dei fatti.

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