Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28193 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28193 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. GERARDO SABEONE
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FEDERICO N. IL 22/12/1991
BEVILACQUA ALESSANDRO N. IL 03/01/1987
avverso la sentenza n. 2228/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 51802/2015

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
BEVILACQUA FEDERICO e BEVILACQUA ALESSANDRO erano condannati alla
pena di giustizia per furto di una borsa nonché per l’uso indebito di una carta
Bancoposta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità, per l’incerta
identificazione degli imputati e in relazione al diniego delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché è fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596);
– che la motivazione della sentenza impugnata motiva l’identificazione degli
imputati non solo sulla descrizione generica della vittima (i due autori del furto
indossavano un casco integrale) ed il riconoscimento informale degli agenti di
polizia (che videro gli imputati in zona mezzora prima), ma anche su una
interrogazione del sistema di sorveglianza relativo alla rilevazione dei traffici
veicolari in entrata ed uscita sulle arterie autostradali del comune di Reggio
Calabria e dalla visione delle immagini registrate di un lettore di targhe che ha
immortalato proprio lo scooter dei BEVILACQUA seguire l’auto della vittima al
momento del reato (cfr. pagina 4 della sentenza); elemento quest’ultimo del
tutto ignorato in ricorso;
– che anche la motivazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle

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degli imputati, avv. Giacomo lana, deducendo violazione di legge e vizio di

attenuanti generiche è complessivamente adeguata, laddove si evidenzia l’entità
dei fatti, la totale assenza di resipiscenza, la sottrazione al controllo di polizia e i
precedenti di BEVILACQUA ALESSANDRO;
– che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai

a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
2000 per ciascun ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 2000 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigrerestensore
ci)

Il presidente

principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,

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