Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28192 del 29/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28192 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’Iorio Giuseppe n. il 6.2.1972
avverso l’ordinanza n. 37/2013 pronunciata dal Tribunale di Napoli il
15.7.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. P.
Gaeta, che ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 30.7.2013, a mezzo del proprio difensore,
Giuseppe D’Iorio ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 15/16.7.2013, con la quale il tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 avverso il provvedimento del 5.12.2012 a mezzo del quale la corte d’assise di Napoli
aveva revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore
del ricorrente, dovendo quest’ultimo ritenersi titolare di un reddito
superiore ai limiti di legge, in virtù della presunzione di cui all’art. 76,
comma 4-bis d.p.r. n. 115/2002, ai sensi del quale deve ritenersi presunta la superiorità ai limiti di legge del reddito di coloro i quali siano
stati condannati per taluno dei titoli di reato specificamente indicati
nel medesimo art. 76 cit..
Con il ricorso proposto, il D’Iorio si duole dell’erroneità del
provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto comprovata
la titolarità, in favore dello stesso, di un reddito superiore ai limiti legislativi previsti per l’ammissione al beneficio oggetto d’esame, omettendo di confrontarsi con gli elementi di prova contraria forniti dal
ricorrente e trascurando di procedere all’esecuzione di eventuali approfondimenti istruttori al fine di saggiarne l’eventuale inattendibilità.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il tribunale napoletano trascurato di considerare il
ruolo solo marginale rivestito dall’istante all’interno dell’associazione
criminale per cui lo stesso aveva subito la condanna richiamata dai
giudici del merito.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis, d.p.r. n. 115/2002, per i
soggetti già condannati con sentenza definitiva per il reato (tra gli altri) di cui all’art. 416-bis c.p., nonché per i reati commessi avvalendo-

2

si delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p., ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito valutabile, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si ritiene superiore ai limiti previsti, salva
la prova contraria, secondo le indicazioni di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 139/2010.
Nel caso di specie, come puntualmente ricordato nella motivazione del provvedimento impugnato, l’odierno ricorrente è stato condannato, con provvedimento passato in giudicato, quale responsabile
del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso; premessa
da cui deriva il positivo ricorso, nel caso di specie, della presunzione
relativa di superiorità del reddito del D’Iorio rispetto ai limiti legislativamente previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza che a tal fine rilevi l’eventuale ruolo principale, o
solo marginale, rivestito dall’interessato all’interno dell’associazione
criminale.
Su tale specifico punto, è appena il caso di richiamare il principio affermato da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in
tema di patrocinio dei non abbienti, la presunzione di superamento
del reddito – prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.p.r. n. 115/2002
(come modificato dal d.l. n. 92/2008, conv. in 1. n. 125/2008), per
soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l’autore abbia beneficiato di redditi illeciti – ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139/2010, è
ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una
semplice autocertificazione ma con l’adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed
univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve
rigorosamente vagliare (Cass., Sez. 4, n. 21230/2012, Rv. 252962),
non sussistendo alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di
indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso
(Cass., Sez. 4, n. 5041/2010 Rv. 249563).
Di tale adeguata allegazione di concreti elementi di fatto – correttamente ritenuti, dal giudice a quo, non surrogabili dalle mere attestazioni formali fornite (da, ovvero) all’amministrazione finanziaria
competente -, idonei a rappresentare in modo chiaro e univoco la

3

propria effettiva situazione economica di non abbienza, il D’Iorio non
ha fornito alcun riscontro, essendosi lo stesso limitato all’allegazione
di mere certificazioni documentali prive di alcun riferimento
all’effettivo tenore di vita o a concrete condizioni di fatto legate alla
riconoscibile disponibilità, da parte dell’istante e dei suoi familiari, di
risorse finanziarie di modestia tale da smentire, con adeguata attendibilità, la contraria presunzione imposta dal vigore del richiamato
art. 76, co. 4-bis, del d.p.r. n. 115/2002.
Sulla base di tali argomentazioni, ritiene il collegio del tutto
privi di fondamento i motivi d’impugnazione in questa sede avanzati
dal D’Iorio, con il conseguente rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

4

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA