Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28192 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28192 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 5623\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARANGIO Vincenzo Marco, n. a Torino il 15\4\1972

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame dì Lecce
del 8\1\2013 (n. 1040\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 21/03/2013

1. Con ordinanza del 8\1\2013 il Tribunale del Riesame di Lecce rigettava
l’impugnazione proposta da Marangio Vincenzo Marco, avverso l’ordinanza con la
quale il locale G.I.P. lo aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Osservava il Tribunale che presso l’abitazione del Marangio erano state rinvenute 6
confezioni di cocaina, nonché dell’hashish. Inoltre strumenti atti al confezionamento
delle dosi, quali rotoli nastro adesivo nero, un pezzo di plastica circolare ed un coltello
annerito da fonte di calore. Tali circostanza lasciavano trasparire la destinazione alla
cessione della sostanza.
Quanto alle esigenze cautelari, esse emergevano dalle modalità del fatto (non
occasionale) e dalla negativa personalità dell’imputato, lumeggiata dai precedenti
penali (per armi, furto, rapina).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
lamentando il vizio di motivazione laddove il Tribunale non aveva valutato la
possibilità che la sostanza fosse detenuta per mero uso personale.
A sostegno di tale tesi sostenuta dall’indagato, vi erano il dato fattuale della modesta
quantità della sostanza rinvenuta e l’assenza in casa di un bilancino di precisione,
strumento necessario per il confezionamento delle dosi.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale è giunto alla conferma della ordinanza cautelare sulla base di una pluralità
di convergenti elementi indiziari della destinazione allo spaccio della sostanza
detenuta.
Invero, presso l’abitazione del Marangio sono stati rinvenuti 6 pezzi di hashish (8 gr.),
nonché 6 dosi confezionate di cocaina.
Quest’ultima sostanza era confezionata con materiale plastico nero, chiuso con nastro
adesivo anch’esso nero.
Hanno rilevato i giudici di merito che, non solo la cocaina detenuta era suddivisa in
dosi, ma che presso l’abitazione del Marangio vi era il materiale per il
confezionamento (rotoli di nastro adesivo nero; pezzo di plastica nero di forma
circolare).
Alla luce di tali elementi probatori, correttamente il Tribunale ha dedotto che il
confezionamento della droga era state effettuate dal Marangio per la finalità di
cessione.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto appaiono generiche ed inidonee
a scalfire il tessuto logico della motivazione dell’ordinanza.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013
Il Consigliere estensore

Il Pres nte

RITENUTO in FATTO

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