Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28192 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28192 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROBERTI ANTONINO N. IL 06/02/1988
avverso la sentenza n. 593/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la
quale ROBERTI ANTONINO era ritenuto responsabile di furto di alcuni cavi
elettrici in rame e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Giuseppe Donato, denunciando violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla sussistenza dell’ipotesi tentata del reato peraltro
operata della Procura per i minorenni per il complice, ed al riconoscimento

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché deduce circostanze in punto di
fatto e non la violazione di legge, contrapponendo un alternativo apprezzamento
degli elementi di prova alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con
il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture
dei fatti;
– che infatti l’ipotesi del delitto tentato è stata esclusa in punto di fatto, sul
rilievo che parte dei cavi era già riposta in un sacco di juta e che la diversa
qualificazione operata della Procura per i minorenni per il complice non ha alcun
rilievo;
– che il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è congruamente
motivato, facendo riferimento al compendio del furto, atteso che non può essere
definito tale il valore di kg 14,5 di rame; la Corte territoriale ha fatto corretta uso
del principio giurisprudenziale, per il quale il danno di speciale tenuità implica un
danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e
immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576
del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.;

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