Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28191 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28191 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Oquna Kamel n. il 1.4.1973
Chally Abdelkarim n. il 12.5.1966
avverso l’ordinanza n. 9661/2013 pronunciata dal Tribunale di Milano il 26.7.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. V.
Geraci, che ha richiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con atto in data 24.8.2013, a mezzo del comune difensore,
Kamel Oquna e Abdelkarim Chally hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 23.8.2013, con il quale il tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato avanzata dai ricorrenti, avendo gli stessi trascurato di rispettare, nelle rispettive istanze di ammissione, i requisiti di forma e di contenuto per il conseguimento del beneficio invocato.
Con il ricorso proposto, gli istanti censurano il provvedimento
impugnato per avere il giudice a quo del tutto trascurato le relative evidenti condizioni esistenziali di immigrati clandestini, ai fini della dimostrazione dell’effettivo possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio invocato, concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con nota in data 14.10.2013, il procuratore generale presso la
corte di cassazione ha concluso per la riqualificazione del ricorso in
quello di cui all’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, con l’adozione delle conseguenti statuizioni.
Considerato in diritto
2. — Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in tema di patrocinio dei non abbienti, il ricorso per cassazione
che sia stato indebitamente proposto (come nella specie) avverso il
provvedimento con il quale sia stata negata l’ammissione al beneficio
può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 568, co. 5, c.p.p., quale ricorso
all’autorità giudiziaria competente, secondo le previsioni dell’art. 99 del
d.p.r. n. 115/2002 (Cass., Sez. 1, 11. 12715/2003, Rv. 224044. V. altresì
Cass., Sez. 6, n. 46767/2003, Rv. 227471; Cass., Sez. 6, n. 42775/2003,
Rv. 227164; Cass., Sez. 1, n. 30199/2003, Rv. 22 5585).
In conformità a tale principio – in questa sede integralmente
condiviso e confermato -, dev’essere pertanto disposta la riqualificazione dell’odierno ricorso nell’opposizione di cui all’art. 99 cit., con la conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano
per l’ulteriore corso.

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, qualificata l’impugnazione come
ricorso ex art. 99 d.p.r. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

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