Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28190 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28190 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALIM MOHAMMED N. IL 01/12/1967
avverso l’ordinanza n. 19/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette‘seutts le conclusioni del PG Dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 29/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 12/12/2013 la Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda
di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Salim Mohammed in relazione
alla custodia cautelare subita dal 19/09/2002 al 12/12/2002 nell’ambito di un
procedimento in cui era indagato per i delitti di rapina aggravata, sequestro di
persona e lesioni gravi, conclusosi con sentenza di assoluzione ai sensi

2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al
riconoscimento del diritto sulla base delle seguenti specifiche circostanze fattuali:
a) l’istante era stato fermato da personale del Commissariato Esquilino
nell’ambito delle indagini per rapina, sequestro di persona ed estorsione ai danni
di Uddin Md Kamal, che aveva denunciato di essere stato costretto da cinque
connazionali a salire a bordo di un’autovettura, di essere stato condotto in un
appartamento dove lo avevano percosso violentemente sottraendogli denaro, di
essere rimasto chiuso in una stanza per diverse ore e di essere riuscito
successivamente a fuggire approfittando di un momento di distrazione dei
malviventi, riferendo i nomi degli autori, tra i quali l’istante, che risultava essere
conduttore dell’appartamento indicato dalla vittima, al cui interno era stato
rinvenuto il suo permesso di soggiorno; b) in sede di convalida, l’istante aveva
fornito un alibi diverso da quello indicato in sede dibattimentale; c) le
dichiarazioni della vittima, ancorché ritenute insufficienti a fondare una
pronuncia di condanna da parte del giudice penale, sul presupposto che la
persona offesa fosse divenuta irreperibile e non fosse stato, pertanto, possibile
esaminarla in sede dibattimentale, erano compatibili con le lesioni accertate con
referto ospedaliero, con la deposizione di un teste ascoltato in dibattimento e
non in contrasto con la circostanza che Salim Mohammed non fosse munito di
patente, avendo la persona offesa precisato che durante il tragitto vi fosse stato
un cambio alla guida; d) Salim Mohammed aveva tenuto un comportamento
connivente, omissivo e reticente, non essendo possibile che non avesse visto
quanto accaduto nell’appartamento in cui abitava, avendo fornito un alibi non
genuino, successivamente smentito da altro e diverso alibi, e avendo taciuto
circostanze rilevanti, quali quella del mancato possesso della patente di guida.

3. Ricorre per cassazione Salim Mohammed, con atto sottoscritto dal
difensore, censurando l’ordinanza impugnata per violazione di legge e per vizio
di motivazione per avere la Corte di Appello affermato la sussistenza della
condizione ostativa sulla base della gravità indiziaria legittimante la restrizione
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dell’art.530, comma 2, cod.proc.pen. emessa il 30 maggio 2012.

cautelare e per avere data per scontata la presenza del ricorrente all’interno
dell’appartamento in cui la vittima aveva dichiarato di essere stata trasportata,
senza spiegare l’origine di tale affermazione e senza tenere conto che nessun
elemento, oltre la denuncia, attestasse la compresenza della vittima e di Salim
Mohammed nell’appartamento la notte del 17 settembre 2002. La Corte
territoriale, si assume, avrebbe omesso ogni analisi del comportamento
dell’istante successivo all’applicazione della misura cautelare. Secondo il
ricorrente, inoltre, la ricostruzione in fatto del comportamento gravemente

impreciso, lacunoso nonché erroneo, avendo attribuito all’agente un
comportamento diverso da quello realmente avuto ed emerso nel processo di
merito. Nell’interrogatorio di garanzia, si assume, l’istante avrebbe indicato dove
si trovava nel tardo pomeriggio, avendo successivamente spiegato dove fosse
andato dopo le 20:00. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di vagliare il
fatto che, sulla base delle inesattezze della denuncia della parte offesa, il Giudice
per le indagini preliminari avesse deciso di scarcerare gli imputati, nonostante la
gravità dell’ipotesi accusatoria.

4. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Fulvio Baldi, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Con memoria depositata il 28 marzo 2014 il ricorrente ha sviluppato
ulteriormente i motivi di ricorso, evidenziando il diverso esito, positivo,
dell’istanza di equa riparazione proposta dal coimputato Hossain Kazi Moinul.

6. Con memoria depositata il 24 aprile 2014 il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione dell’ordinanza impugnata presenta, infatti, profili di
contraddittorietà. Nell’esercizio dei poteri spettanti al giudice della riparazione, la
Corte di Appello ha valutato autonomamente rispetto al giudice penale gli atti del
relativo procedimento, sostanzialmente rimarcando l’attendibilità della versione
dei fatti fornita dalla vittima per desumerne, tuttavia, non tanto la prova che
Salim Mohammed avesse tenuto la condotta descritta dal denunciante,
partecipando in prima persona alle gravi condotte delittuose perpetrate ai danni
del connazionale, ma piuttosto la dimostrazione di una condotta connivente. Tale
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colposo, perché connivente, dell’istante contenuto nell’ordinanza sarebbe

deduzione è stata, peraltro, giustificata sulla base del mero rinvenimento
nell’abitazione indicata dalla vittima del permesso di soggiorno di Salim
Mohammed, pur essendo pacifico che quest’ultimo ivi abitasse unitamente al
coindagato Hossain Kazi Moinul.

3.

Il Collegio ritiene che tale argomentazione sia intrinsecamente

contraddittoria in quanto, pur essendo consentito nel caso in esame al giudice
della riparazione riconoscere piena attendibilità alle dichiarazioni rese dalla

penale, la Corte territoriale ha desunto da tale giudizio di attendibilità
l’ascrivibilità a Salim Mohammed di una condotta connivente, ben diversa da
quella descritta dalla vittima, senza indicare la relativa fonte di prova.

4. Conclusivamente, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame alla Corte di Appello di Roma, alla quale deve demandarsi anche il
giudizio di liquidazione delle spese processuali per questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte
d’Appello di Roma, cui demanda il regolamento delle spese tra le parti anche per
questo giudizio.
Così deciso il 29/05/2014

persona offesa, in quanto valutate in termini meramente dubitativi dal giudice

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