Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2819 del 09/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2819 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UCCINI CARLO ALBERTO N. IL 14/10/1962
avverso la sentenza n. 2453/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello d Firenze ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di Firenze, con la quale l’imputato era stato condannato, in relazione al reato
di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del di. n. 463 del 1983, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ad alcune

procedere quanto alle mensilità fino al febbraio 2006, e ha rideterminato la pena in due
mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, per le residue violazioni.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto
all’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.
Lamenta, altresì, la mancata considerazione dell’impossibilità dell’adempimento
per l’intervenuto fallimento della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente non contesta che l’avvenuto pagamento delle retribuzioni ai
lavoratori dipendenti sia stato ritenuto provato dai giudici di merito sulla base dei
modelli Dm 10 inerenti il periodo in contestazione.
È allora sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez.
3, 4 marzo 2010, n. 14839; 7 ottobre 2009, n. 46451), secondo cui i modelli Dm 10
hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, dunque, la
loro compilazione e presentazione equivale all’attestazione all’ente di aver corrisposto
le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, in mancanza di
specifici elementi in contrario.
Del tutto generiche sono, poi, le considerazioni difensive circa il preteso stato di
dissesto della società, fallita – secondo quanto affermato nella sentenza impugnata solo in data 31 gennaio 2008 e, dunque, dopo l’ultimo dei reati contestati. E il ricorrente
non ha precisato quale fosse la reale condizione economica della società, né ha anche
solo prospettato di avere fatto il possibile per adempiere alle obbligazioni. Deve del
resto ricordarsi che risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti il legale
rappresentante di una società dichiarata fallita, in quanto obbligato al pagamento delle

mensilità degli anni dal 2005 al 2007. La Corte d’appello ha dichiarato non doversi

ritenute con le personali risorse finanziarie (ex plurimis, sez. 3, 14 aprile 2015, rv.
264306; sez. 3, 21 novembre 2013, n. 19574, rv. 259741)
4. – Non può essere dichiarata la prescrizione dei residui reati, il più risalente dei
quali è stato commesso il 16 febbraio 2007 (e per il quale il relativo termine, tenuto
conto del periodo di sospensione legale di tre mesi, sarebbe scaduto il 16 novembre
2014). A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti
applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte,

dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità
del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza
dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione

(ex

multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22
marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA