Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28189 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28189 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATTUCA VINCENZO N. IL 31/10/1980
avverso la sentenza n. 2333/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, LATTUCA
VINCENZO era condannato alla pena di giustizia per furto di una busta
contenente denaro, da una cassetta delle lettere;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il LATTUCA, censurando l’affermazione di responsabilità, perché fondata solo su
di un impronta digitale ed in relazione al diniego delle attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO

valutazione delle prove non è consentita in sede di legittimità, giacchè la Corte di
cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle
fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e,
tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che il diniego delle attenuanti generiche è motivato in maniera adeguata,
poichè il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare ai fini
dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod.
pen. o di determinazione della pena, indicati dall’art. 133 cod. pen., può
considerare i precedenti penali (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
260460; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186; Sez. 5, n.
27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la doglianza in ordine alla

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