Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28188 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28188 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
BOUZIDI MUSTAPHA N. IL 01/01/1976
inoltre:
BOUZIDI MUSTAPHA N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 804/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
9
Udito il Procuratore Generale in persona del D tt
UQ.À,eu,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 23/05/2013

9548/2013

1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza emessa il 17.4.2012 nei
confronti di Bouzidi Mustapha, che , nel confermarne la ritenuta responsabilità
per la detenzione di venti panetti di hashish del peso complessivo di
gr.4898,04, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 80, co.2, dPR 309/90, della
ingente quantità. Il ricorrente rileva che la Corte di appello si è richiamata alla
giurisprudenza di questa Corte (sez. VI 2 marzo 2010 n.28126) che ha ritenuto
di non poter considerare ingente la quantità detenuta quando non supera, per
l’hashish, i 50 chili ma osserva che tale giurisprudenza è stata superata da
altre di segno contrario che hanno fatto riferimento al grave pericolo per la
salute pubblica, senza fissare ragguagli fissi a indici quantitativi. Conclude
pertanto perché venga disposto l’annullamento della sentenza impugnata sul
punto.
2.11 difensore dell’imputato ha presentato una memoria con cui chiede il
rigetto del ricorso evidenziando che il contenuto di tetraidrocannabinolo è
risultato pari a gr.572,32.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato dovendosi tenere presente la recente sentenza emessa
dalle sezioni Unite di questa Corte.
E’ infatti noto che l’esatto ambito di applicazione dell’art. 80, comma 2, T.U.
stupefacente è stato oggetto di un complesso lavorio giurisprudenziale, in
ragione della sostanziale indeterminatezza del parametro legale “ingente
quantità”, alla quale si è cercato di porre rimedio attraverso interpretazioni in
grado di circoscrivere in ambiti definiti e riconoscibili l’estensione dell’enunciato
normativo. Ciò ha determinato anche all’interno di questa Corte un contrasto
di orientamenti in ordine ai presupposti richiesti per la configurabilità
dell’aggravante in questione, contrasto che è stato di recente risolto dalle
sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.36258 pronunciata all’udienza
del 24.5.2012, depositata il 20.9.2012, Rv. 253150, secondo cui l’aggravante
della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del
1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte
il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni
sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la
discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia
superata.
Proprio alla luce di tale puntualizzazione applicativa, nella presente fattispecie
risulta correttamente esclusa la sussistenza dell’aggravante, dal momento che
emerge dagli atti, in particolare dalla consulenza tecnica svolta sulla sostanza
stupefacente – richiamata anche dal difensore nella memoria – che si trattava
di un quantitativo di circa 5 chili di hashish di buona qualità, con un contenuto
di tetraidocannabinolo compreso tra l’11,4 e il 12 %, pari a complessivi 573,32
2

RITENUTO IN FATTO

2.Deve pertanto essere rigettato il presente ricorso.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 23.5.2013.

grammi, dai quali potevano ricavarsi in totale circa 11.457 dosi medie
giornaliere. Si trattava, cioè, di un quantitativo di principio attivo, cui secondo
la citata sentenza delle Sezioni unite deve farsi riferimento, di poco superiore
al mezzo chilo e pertanto decisamente inferiore al parametro indicato, per
esigenze di chiarezza operativa e di uniformità di valutazione, dalle stesse
Sezioni unite. Giova infatti ricordare che per la marijuana il valore soglia
fissato è pari a mg. 500, giusta le indicazioni contenute nella tabella allegata
al D.M. 11 aprile 2006, essendo stato il D.M. 4 agosto 2006, che aveva portato
a mg 1.000 tale soglia, annullato dal Tar del Lazio con sentenza n. 2487 del
2007; onde deve ritenersi sussistente l’aggravante, in ossequio alle indicazioni
delle Sezioni unite, allorquando il quantitativo detenuto di principio attivo non
sia inferiore a kg. 1.

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