Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28186 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28186 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTELLO REGINA N. IL 31/03/1967
avverso la sentenza n. 248/2013 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 08/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
MARTELLO REGINA era dichiarata responsabile del reato di cui all’articolo 615-ter
comma 3 cod. pen., in relazione alla introduzione nel sistema informatico
GDFNET, utilizzando le credenziali del marito, maresciallo della Guardia di
Finanza, per inviare una mail indirizzata a più militari del Comando provinciale
con la quale denunciava i tradimenti del marito;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore

essendosi limitata la Corte d’appello ad accogliere l’appello proposto dalla
Procura generale; l’errata qualificazione del fatto, dovendosi escludere
l’aggravante di cui al terzo comma (sistema informatico di interesse pubblico);
violazione di legge in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti
generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza, poiché la prima doglianza è del tutto generica (non c’è stato alcun
appello della Procura generale; la seconda è manifestamente infondata, poiché la
Corte territoriale ha riconosciuto l’interesse pubblico in considerazione
dell’interesse che il sistema informatico era destinato a soddisfare (trattandosi di
un indirizzo mail istituzionale), ricordando che la circostanza aggravante prevista
dall’art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., per essere il sistema violato di
interesse pubblico, è configurabile anche quando lo stesso appartiene ad un
soggetto privato cui è riconosciuta la qualità di concessionario di pubblico
servizio, seppur limitatamente all’attività di rilievo pubblicistico che il soggetto
svolge, quale organo indiretto della P.A., per il soddisfacimento di bisogni
generali della collettività, e non anche per l’attività imprenditoriale esercitata,
per la quale, invece, il concessionario resta un soggetto privato (Sez. 5, n.
10121 del 18/12/2014 – dep. 10/03/2015, Vasilev, Rv. 262610); anche la terza
è manifestamente infondata, poiché il giudizio di equivalenza delle pur
riconosciute attenuanti generiche è motivato in considerazione dei numerosi
precedenti penali dell’imputata;
– che legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare
ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis

cod. pen., di bilanciamento delle stesse o di determinazione della pena, indicati
dall’art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti penali (Sez. 6, n. 38780 del
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dell’imputata, avv. Carmine Verde, denunciando carenza di motivazione,

17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi,
Rv. 256186; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consi liere’

nsore

Il presidente

P. Q. M.

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