Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28185 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28185 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTRIQUENZ FABRIZIO N. IL 05/07/1973
FIORENTINO SALVATORE N. IL 11/02/1943
avverso la sentenza n. 4289/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
ROTRIQUENZ FABRIZIO e FIORENTINO SALVATORE erano condannati
rispettivamente alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e tre anni di

amministratore di diritto e di fatto della “Select s.r.l.”;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di
entrambi gli imputati:
a) il difensore di ROTRIQUENZ FABRIZIO, avv. Carlo Baccaredda Boy, deduce
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,
per aver sottovalutato tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen. ed in
particolare la condotta successiva al reato, consistente nella messa a disposizione
dei propri beni a garanzia dei creditori, nella donazione effettuata beneficio di una
ONLUS e nello stile di vita successivo al fallimento della Select; il difensore censura
l’indicazione della pena base (tre anni e quattro mesi di reclusione), superiore al
minimo edittale e la diminuzione conseguente alle attenuanti generiche, ritenute
prevalenti, inferiore al massimo consentito;
– il difensore di FIORENTINO SALVATORE, avv. Andrea Tomaselli, deduce violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché
fondato su formule di stile, assumendo una pena base superiore al minimo edittale
(tre anni e otto mesi di reclusione); denuncia mancanza di motivazione in ordine
alla riduzione operata per le attenuanti generiche, che non ha tenuto nella dovuta
considerazione la donazione alla ONLUS fatta dall’imputato; deduce l’erronea
applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione
dell’istituto della continuazione con i fatti già giudicati con due sentenze del GIP e
del Tribunale di Milano, espressioni di un medesimo disegno criminoso, in
considerazione dell’analogia dei fatti delittuosi, dell’arco temporale di commissione,
del luogo delle attività illecite, dei medesimi correi, delle medesime società
implicate nelle diverse vicende, del medesimo intento perseguito;

CONSIDERATO IN DIRITTO

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reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quali

- che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
trattamento sanzionatorio è giustificato in maniera adeguata per entrambi gli
imputati;
– quanto a ROTRIQUENZ, si richiamano i precedenti penali, la tardività della
confessione e la limitata rilevanza della donazione alla ONLUS, in considerazione del

°- per FIORENTINO, si sottolineano parimenti i precedenti penali, la tardività della
confessione e la limitata rilevanza della donazione alla ONLUS; l’applicazione della
disciplina del reato continuato è stata esclusa perché la differente tipologia di reati
esclude, in mancanza di allegazione specifiche, l’unicità del momento volitivo;
– che in punto di diritto, quanto al trattamento sanzionatorio, va richiamato il
costante arresto di questa Corte secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una
pena prossima al minimo edittale (come nel caso di specie, considerando la forbice
edittale da 3 a 10 anni), l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, di talchè è
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,
Rv. 256464); d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi
di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli
elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo
(Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
quanto alla continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno
criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di
merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia
sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo,
Rv. 254006); nel caso di specie non è rinvenibile alcuna illogicità manifesta
nell’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, circa l’insufficienza della
commissione dei reati nel periodo di gestione di fatto della Select s.r.l. a unificare il
proposito criminoso relativo ad episodi di distrazione ai danni di tale società con
quello concernente l’abusivo trattamento di alcune migliaia di chilogrammi di rifiuti,
in assenza di ulteriori allegazioni dimostrative; né si può dimenticare che per
l’applicazione dell’articolo 81 cod. pen. occorre che le singole violazioni
costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee
essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la
progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno
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modestissimo importo (C 1500 per entrambi gli imputati);

nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013 – dep.
04/02/2014, Hudorovic, Rv. 258862; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 – dep.
13/01/2016, Hamami, Rv. 266179);
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze
di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000 per ciascun ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 2000 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere es ensore

Il presidente

ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

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