Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28183 del 07/06/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28183 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROJER MICHAEL N. IL 21/06/1991
avverso la sentenza n. 891/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA,
Data Udienza: 07/06/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado
(conseguente ad appello del Procuratore Generale), TROJER MICHAEL era
condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di lesioni
gravi;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di
motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per aver sottovalutato la
scusato con la persona offesa e intendeva risarcirla, ma non ha potuto farlo per la
mancanza di uno stipendio fisso); in definitiva i criteri di cui all’articolo 133
avrebbero suggerito di contenere la pena entro i limiti in cui era stata inflitta dal
giudice di primo grado;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
trattamento sanzionatorio è giustificato in maniera adeguata, avendo la Corte
territoriale giudicato inconsistente il movente, molto grave il danno arrecato,
certamente negativa la personalità dell’imputato, con spiccata propensione al
ricorso, gratuito, all’uso della violenza ed ha sottolineato che neanche un ristoro
simbolico o parziale è intervenuto;
– che in punto di diritto, quanto al trattamento sanzionatorio, va richiamato il
costante arresto di questa Corte secondo il quale non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze
di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000 per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 2000 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore
Il presidente
condotta successiva al reato (l’imputato ha ammesso la propria responsabilità, si è