Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28182 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28182 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHOUTAIF HAS SAN N. IL 05/04/1966
avverso la sentenza n. 4753/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA,

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, KHOUTAIF
HASSAN è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui
all’articolo 612, comma 2, cod. pen., così riqualificata l’originaria contestazione

il fratello per la rapina commessa ai suoi danni le avrebbe bruciato la faccia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Chiara M. Zanotti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’affermazione di responsabilità, fondata sulle sole parole di un teste presente
al fatto, che non ha potuto comprendere il significato delle parole, perché
pronunciate in lingua araba; si ribadiscono le doglianze già formulate in sede di
appello, riguardanti la mancanza di prova di alcuna espressione minacciosa, non
avendo la vittima partecipato al processo, né in ordine alla gravità delle minacce,
poiché non vi è stato mai un restringimento della libertà fisica, né timore o paura
nel soggetto passivo; d’altra parte la persona offesa non ha sporto querela nei
confronti dell’imputato, ma lo ha fatto nei confronti del fratello, per cui le
statuizione del giudice sono totalmente illogiche e contraddittorie rispetto alle
emergenze istruttorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché è fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596);
– che comunque va dato atto che è stato acquisito ai sensi dell’articolo 512 cod.
proc. pen. il verbale di dichiarazioni rese da El Yemray Hayat, confermate dal
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di violenza privata, per aver detto ad El Yemray Hayat che se avesse denunciato

teste di p.g. Del Signore, il quale, pur non conoscendo la lingua araba, ha
direttamente osservato il modo con cui l’imputato interloquì con la persona
offesa, descrivendo una modalità espressiva del tutto identica a quella tenuta nei
suoi confronti subito dopo, sprezzante e del tutto indifferente ed ha potuto
riferire anche dell’immediato turbamento della donna;

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere es ensore

Il presidente

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui

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