Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28180 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28180 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGNOLE MASSIMILIANO N. IL 12/05/1981
avverso la sentenza n. 3080/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

a

Udito, per la P
Uditi difen r v

, l’Avv

•■••

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chiavari, con sentenza del 22/6/2010, dichiarato
Brignole Massimiliano colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c)
del cod. della str., per essersi posto alla guida di motociclo in stato d’ebbrezza
(1,86/2,16 g/I), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello dl Genova, investita dell’appello dell’imputato,

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione.
3.1. Con l’unico motivo illustrato a corredo del ricorso il ricorrente
denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
Il Brignole assume che la Corte territoriale aveva errato nel negare la
conversione della pena detentiva inflitta con l’equivalente pena pecuniaria, in
quanto d’ostacolo sarebbe stata la condizione soggettiva dell’imputato, che,
invece, la legge non poneva come preclusiva.

CONSIDERATO IN DIRMO
4. Il ricorso è inammissibile a causa della sua palese infondatezza.
Non è dubbio che, al di là delle preclusioni oggettive e soggettive previste
dalla I. n. 689/1981, l’accesso alla sostituzione dipende, sempre e comunque,
da un’autonoma valutazione del giudice, il quale dalla massa dei dati
(attinenti al fatto e alla persona) in suo possesso deve trarre il convincimento
che la conversione possa essere idonea a soddisfare le esigenze afflittivorieducative del caso, restando sotteso al detto giudizio la positiva previsione
che la sanzione sostitutiva possa costituire efficace deterrente.
Se non ricorrono le condizioni (cioè se il giudice abbia ben motivo di reputare
inadeguata la misura), legittimamente può essere negato l’accesso alla
sostituzione.
Nel caso al vaglio la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione esente da
vizi censurabili in questa sede, che l’esistenza di analoghi precedenti penali in
capo all’imputato e la particolare gravità del fatto (tenuto conto dell’elevato
tasso alcolico registrato) facevano apparire non adeguata la deterrenza della
sola pena pecuniaria.

1

con sentenza del 10/5/2012, confermò la statuizione di primo grado.

5. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura
stimata congrua, di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle

Così deciso in Roma il 14/5/2013.

ammende.

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