Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2818 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2818 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) IACOVONE ANTONIO N. IL 06/02/1945 * C/
2) ESPOSITO TOMMASO
avverso il decreto n. 2024/2011 GIUDICE DI PACE di BARI, del
17/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t. GI SEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 30/11/2012

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di Pace di Bari, con provvedimento depositato il 23/2/2012, dispose
l’archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il reato di
cui all’art. 590.cod. pen., svolte a carico di Iacovone Antonio.

2. La p.o., Esposito Tommaso, proponeva ricorso per cessazione, denunziando
difetto assoluto di motivazione, per essersi il giudice limitato ad utilizzare modulo

pervenire dalla p.o.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

4.1. Secondo l’orientamento prevalente e più convincente, al quale questo
Collegio aderisce, l’opposizione all’archiviazione non può essere proposta
personalmente dalla persona offesa, la quale non ha la qualità di parte in senso
stretto e, comunque, non gode della deroga espressamente prevista per
l’imputato, avendo, quindi, necessità di farsi rappresentare da avvocato
cassazionista, al quale dove previamente attribuire mandato speciale ex art.
613, cod. proc. pen. (in tal senso cfr., Cass., n. 1240/05, Rv 231434; S.U. n. 24,
16/12/1998 – dep. 19/1/1999 – Rv 212076; n. 6472/1998, Rv 213055; n.
7956/010; n. 37170/04, Rv 230022).

5.

Dall’inammissibilità del ricorso proposto dall’Esposito discende la di lui

condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria
stimata di giustizia di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deci

Il Consig

ma il 30/11/2012

Il presidente

prestampato, senza in alcun modo prendere in esame le osservazioni fatte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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