Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28177 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28177 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI VIA VITO N. IL 08/10/1962
avverso la sentenza n. 968/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C4A.A1A-a. 3.1419,
che ha concluso per

Udito, per la
Udit i di

s. ‘vv.

, l’Avv

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 24/11/2010, dichiarato Di
Via Vito colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del cod. della
str., per essersi posto alla guida di motociclo in stato d’ebbrezza (2,59/2,36
g/I), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello di Palermo, investita dell’appello dell’imputato,

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputate ricorre per cassazione.
3.1. Con l’unico motivo illustrato a corredo del ricorso il ricorrente
denunzia violazione di legge.
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello la sostituzione della pena
con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, introdotto dalla novella
legislativa entrata in vigore nel 2010. La Corte territoriale aveva negato
l’accesso all’istituto assumendo che l’istanza era tardiva, in quanto non
avanzata davanti al giudice di primo grado.
Una tale conclusione viene avversata dal ricorrente, il quale deduce che la
conversione in discorso, per espressa disposizione di legge, vine operata dal
giudice d’ufficio, salvo che consti il dissenso dell’imputato.
Trattandosi, poi, di disciplina più favorevole l’applicazione diviene
obbligatoria anche per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore
della legge n. 120/2010 che l’ha introdotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il motivo è fondato.
E’ corretto affermare che il nuovo trattamento penale introdotto con la novella
del 2010 costituisca regime meno afflittivo del precedente, non solo per le
modalità esecutive, macroscopicamente meno invasive della libertà personale
e quasi prive di riflessi stigmatizzanti, ma anche per l’effetto estintivo
conseguente alla positiva esecuzione (questa Sezione si è già più volte
espressa in tal senso – cfr. sent. n. 31145 del 4/8/2011; n. 36291 del
24/5/2012; n. 18574 del 14/2/2013).
Ciò, pur tenuto conto che la legge n. 120, se d’un canto ha introdotto la
possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, d’altro canto ha
aumentato la pena base prevista per il delitto in parola (il comma 7 dell’art.

1

con sentenza del 20/6/2012, confermò la statuizione di primo grado.

186 richiama la sanzione prevista dalla lett. c del comma 2 della medesima
disposizione), fissandola in metti sei di arresto ed C. 1.500,00 di ammenda.
Inoltre, siccome esattamente ha evidenziato il ricorrente, l’accesso alla
sanzione alternativa qui in esame non è subordinato all’espressa richiesta
dell’imputato (in tal senso cfr. Cass. IV, n. 27987 del 3/7/2012), dipendendo
da un’autonoma valutazione del giudice, il quale dalla massa dei dati
(attinenti al fatto e alla persona) in suo possesso reputi che la conversione
possa essere idonea a soddisfare le esigenze afflittivo-rieducative del caso,
sanzione alternativa possa ottenersi il risultato di abbattere sensibilmente la
propensione del soggetto a condurre veicoli a motore in condizioni di alterata
lucidità delle facoltà mentali.
Da ciò deriva che, salvo che non ricorrano le condizioni (cioè che il giudice
abbia ben motivo di reputare inadeguata la misura), la conversione in parola
viene disposta d’ufficio, salvo, appunto, nel rispetto della libertà individuale,
l’imputato non preferisca essere sottoposto alla pena detentiva e pecuniaria
tradizionale, manifestando esplicitamente il proprio dissenso.
Di conseguenza la statuizione deve essere annullata sul punto, con rinvio al
giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con
il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 14/5/2013.

restando sotteso al detto giudizio la positiva previsione che attraverso la

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